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Mutui ipotecari a tassi agevolati per i dipendenti pubblici. Concessi da INPS.

Aggiornamento: 14 mar 2024

Condizioni vantaggiose per prima casa, ristrutturazioni, ampliamenti, box auto, corsi universitari e post laurea, portabilità dei mutui # mutui inps dipendenti pubblici


banconote euro

Bari - 19 febbraio 2024.


Per il 2024 l'INPS ha aggiornato il regolamento che consente ai dipendenti pubblici di ottenere finanziamenti agevolati. Oltre ai tassi estremamente vantaggiosi, vi sono ulteriori condizioni migliorative rispetto ai mutui proposti dalle banche, quali ad esempio la possibilità di estinguere anticipatamente il mutuo senza pagare alcuna penale oppure la possibilità di accedere al mutuo anche se si è incorsi in problemi di pagamento in occasioni precedenti.


Si tratta di una delle 3 modalità di erogazione di credito previste dall'INPS per i dipendenti pubblici. Le altre due riguardano i piccoli prestiti ed i prestiti pluriennali.

Qui vi spieghiamo di cosa si tratta, trovate un video tutorial e i link a tutta la documentazione necessaria ad ottenere il mutuo. In coda trovate il link per avere informazione sui piccoli prestiti e sui prestiti pluriennali.


La domanda può essere presentata esclusivamente on line, utilizzando le credenziali SPID.

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Cos'è

Il mutuo ipotecario INPS è un finanziamento agevolato a lungo termine che è possibile richiedere per:

  • sostenere le spese di acquisto, costruzione o ampliamento della prima e unica casa di abitazione;

  • acquistare o costruire un box o posto auto destinato a diventare pertinenza della prima e unica casa di abitazione;

  • sostenere le spese per l’iscrizione e la frequenza di corsi di studio per sé stessi o per i componenti del nucleo familiare;

  • chiudere un mutuo già contratto con una banca (cd. portabilità o surroga).


Locandina SPID CAF CISL

 Il servizio è erogato su appuntamento contattando le sedi provinciali o il numero verde gratuito 800.800.730

A chi è rivolto

Possono richiedere un mutuo ipotecario INPS gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (ossia i dipendenti pubblici) da almeno un anno.


Se vuoi accertarti di essere iscritto al Fondo Crediti chiedi al delegato CISL FP del tuo Ente o contattaci qui


La domanda può essere presentata da:

  • iscritti in attività di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda da almeno un anno;

  • iscritti pensionati.

Il seguente video tutorial illustra come ottenere un mutuo ipotecario e per informazioni approfondite è possibile consultare le FAQ (PDF 102KB).


Logo corso ECM in tessera

Come funziona

Durata e modalità di rimborso

La durata dei mutui è di 10, 15, 20, 25 o 30 anni.


Per i mutui richiesti per motivi di studio, la durata massima del mutuo è di 15 anni.


La durata massima del piano di ammortamento del mutuo è commisurata all’età del richiedente al momento della presentazione della domanda, considerato che la somma tra età del richiedente e durata dell’ammortamento non può essere maggiore di 80.


Il 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo Regolamento per la concessione dei mutui ipotecari edilizi agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Il rimborso avviene con metodo di calcolo "alla francese", in rate mensili costanti e posticipate, in funzione dei tassi d'interesse fissati con provvedimento dell'INPS. L'importo delle rate dipende, quindi, dal valore del finanziamento concesso e dal tasso di interesse che, a scelta del richiedente, può essere fisso o variabile nel corso della durata del mutuo.

Il tasso di interesse, su richiesta del mutuatario, può passare da fisso a variabile, e viceversa, per una sola volta durante il periodo di ammortamento e decorsi due anni dal perfezionamento del contratto di mutuo.

A scopo informativo, è possibile simulare il piano di ammortamento del mutuo accedendo al simulatore dedicato.

Tassi di interesse e importo del finanziamento

I tassi di interesse attualmente applicabili sono i seguenti.


Tassi di interesse applicabili per i mutui a tasso fisso:

TAN in funzione della percentuale di intervento (LTV Loan To Value):

da 2,82% a 3,13%, secondo le tabelle 1 e 2 che trovate in coda a questo articolo


In caso di richiesta di mutui a tasso variabile, si applica il tasso pari all' EURIBOR a tre mesi, calcolato a 365 giorni, maggiorato di 150 punti base, rilevato alla fine del mese precedente.


L'importo massimo del finanziamento che può essere concesso varia in base alle differenti finalità per le quali il mutuo può essere richiesto.


Di seguito, gli importi massimi concedibili per le domande di mutuo o portabilità in relazione a ciascuna delle finalità previste dal Regolamento:

  • acquisto di un'abitazione di nuova costruzione da impresa costruttrice o da cooperative o, comunque, di un'abitazione da privato non esercente attività imprenditoriale o tramite asta pubblica da Enti pubblici; costruzione, completamento e/o ampliamento di uno stabile su un terreno di proprietà: importo massimo erogabile 300mila euro;

  • esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, adattamento, ampliamento, trasformazione o ristrutturazione dell'abitazione già di proprietà del richiedente, ovvero del richiedente e del coniuge in comproprietà: importo massimo erogabile 150mila euro;

  • costruzione in proprio o acquisto di un box auto/posto auto, da utilizzare come pertinenza dell'alloggio di proprietà, anche tramite asta pubblica da Enti pubblici o assegnazione da cooperative: importo massimo erogabile 75mila euro;

  • iscrizione e frequenza, in Italia o all'estero, da parte del richiedente o di un componente del nucleo familiare, di corsi universitari, corsi post lauream e Master, Conservatori di musica e Accademie di Belle Arti, Istituti di formazione professionale, che rilascino titoli legalmente riconosciuti: importo massimo erogabile 100mila euro.


Per le stesse finalità e importi indicati è possibile ottenere la portabilità di un mutuo già contratto con istituti bancari.


In aggiunta agli importi massimi del finanziamento previsti in relazione alle diverse finalità di concessione del mutuo, è possibile richiedere, allo stesso tasso di interesse, un ulteriore importo non superiore a 6mila euro per:

  • spese documentate da sostenere per la perizia giurata, che sarà richiesta dall'INPS, in seguito alla verifica dei requisiti per ottenere il mutuo;

  • pagamento del premio assicurativo relativo a una o più delle garanzie facoltative che il regolamento consente di finanziare (decesso, invalidità permanente totale a seguito di infortunio o malattia, inabilità temporanea totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia, perdita involontaria di impiego - art. 16, comma 6).


L'importo massimo erogabile, in ogni caso, non può superare il 100% del valore dell'immobile accertato dai tecnici dell'Istituto né il prezzo di acquisto dichiarato nell'atto di compravendita, al netto delle eventuali spese documentate oggetto di finanziamento.


Le rate di rimborso del mutuo, comprensive degli interessi, inoltre, non possono eccedere la metà del reddito netto del nucleo familiare, al netto anche dell'esposizione debitoria dell'anno in corso, autocertificata al momento della presentazione della domanda.


Per reddito netto del nucleo familiare si intende la somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare, al netto delle imposte e desumibile dall'ultima dichiarazione fiscale disponibile al momento della presentazione della domanda.


Le domande di concessione del mutuo vengono ammesse secondo l'ordine cronologico di protocollazione.


Nel caso in cui si determini un'eccedenza di richieste di mutuo rispetto al 90% delle disponibilità finanziarie assegnate per l'esercizio, si procede con la redazione di una graduatoria mensile a livello nazionale principalmente in base al parametro ISEE.


Sull'importo del mutuo erogato sono trattenute anticipatamente le spese di amministrazione pari allo 0,50%

Anticipata estinzione totale o parziale del mutuo

In qualunque momento, durante il periodo di durata del piano di rimborso, il titolare del contratto può estinguere parzialmente o totalmente il mutuo, con pagamento in unica soluzione, senza alcuna penalità.


L'estinzione parziale di un mutuo a tasso fisso deve essere effettuata almeno 20 giorni prima della data di scadenza della successiva rata mensile.


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Domanda

Requisiti e obblighi per la concessione del mutuo

L'iscritto o i componenti il nucleo familiare (art. 6 del Regolamento) non devono essere proprietari di altra abitazione in tutto il territorio nazionale, tranne nei casi in cui:

  • il richiedente o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di abitazioni ricevute per donazione inter vivos o per successione mortis causa, purché le stesse non risultino fruibili in quanto già gravate da diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione) da almeno cinque anni;

  • il richiedente o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di abitazioni in misura pari o inferiore al 50% di ciascuna di esse, anche se non gravate da diritti reali di godimento;

  • il richiedente, ancorché proprietario di un'abitazione, ne sia rimasto privo a seguito di provvedimento giudiziale di separazione e di assegnazione nella disponibilità dell'altro coniuge e/o dei componenti del nucleo familiare (tali circostanze devono essere documentate mediante copia conforme del provvedimento giudiziale);

  • l'inagibilità dell'abitazione di proprietà del richiedente sia attestata dall'autorità competente, a seguito di eventi imprevedibili dipendenti da calamità naturali;

  • il richiedente sia comproprietario di un'abitazione con soggetti estranei al proprio nucleo familiare, per rilevare le quote altrui, al fine di conseguire la titolarità piena ed esclusiva dell'immobile adibito o da adibire a casa di prima abitazione (in tal caso, il mutuo è concesso esclusivamente per l'acquisto delle quote residue).


Il mutuo non può essere concesso nei seguenti casi:

  • se sono pendenti procedure di sovraindebitamento;

  • in esecuzione di accordi o piani del consumatore a carico del richiedente o dei componenti del nucleo familiare (art. 13, legge 3/2012).


Se c’è stata risoluzione per morosità di un precedente mutuo concesso al richiedente o ad un componente del nucleo familiare, si può chiedere un nuovo finanziamento solo se siano trascorsi almeno cinque anni dall’integrale pagamento di tutte le somme dovute per il mutuo risolto.

La domanda di mutuo può essere cointestata anche al coniuge o alla parte unita civilmente al richiedente, a condizione che anche quest’ultimo/a possieda i seguenti requisiti:

  • essere iscritto/a alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da almeno un anno;

  • avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda, se in attività di servizio.

In questo caso, il richiedente deve allegare alla domanda uno specifico modulo sottoscritto dal/la cointestatario/a. Il modulo MV81 è disponibile nella sezione Moduli del portale INPS.

Il mutuatario ha l’obbligo di assicurare l’immobile costituito in garanzia ipotecaria a copertura dei rischi di incendio, fulmine e scoppi in genere, a partire dalla data di perfezionamento del contratto di mutuo e per tutta la durata del mutuo stesso.

A garanzia della restituzione del capitale mutuato, il mutuatario concede all’INPS ipoteca volontaria di primo grado:

  • sull’immobile da acquistare o acquistato;

  • sull’area interessata alla costruzione e sull’immobile costruendo;

  • sul preesistente immobile (nel caso di ristrutturazione e/o ampliamento dell’abitazione);

  • sull’immobile di proprietà del mutuatario offerto in garanzia, nel caso di mutuo richiesto per motivi di studio.

Il valore dell’ipoteca da iscrivere è pari a due volte l’importo del mutuo concesso. Nel caso in cui l’immobile da offrire in garanzia sia cointestato o da cointestare anche al coniuge o all’unito/a civilmente che non sia anche cointestatario/a del mutuo quest’ultimo/a interviene nel contratto di mutuo come parte terza datrice di ipoteca.

Quando fare domanda

La domanda, completa della documentazione richiesta, deve essere inviata dal 15 gennaio al 30 novembre di ogni anno. Solo per il 2024 le domande potranno essere presentate dal 15 febbraio al 30 novembre.

Come fare domanda

La domanda per la concessione del mutuo deve essere presentata esclusivamente online attraverso il portale INPS.


Tutte le notifiche trasmesse durante il ciclo di lavorazione delle domande presentate sono visualizzabili e gestibili cliccando sull’icona del centro notifiche posizionata nel menu laterale di ogni pagina del servizio di domanda (leggere con attenzione il paragrafo dedicato al “centro notifiche” del manuale utente).


La domanda di concessione del mutuo, compilata in ogni parte, deve essere completa di:

  • dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio previsti nel modulo di domanda;

  • documentazione da allegare in base alla finalità per cui è richiesto il finanziamento.

È consultabile l’elenco dei documenti da allegare alla domanda per singola finalità di concessione del mutuo.


Di seguito sono indicati gli schemi di perizia giurata distinti per tipologia, da allegare alla domanda di mutuo:

Tempi di lavorazione del provvedimento


Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 75 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. In ogni caso, il mutuo richiesto deve essere liquidato entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.


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Altri documenti










Simulazione del Piano di Ammortamento


L'INPS sul suo sito rende disponibile un servizio che permette di effettuare una Simulazione del piano di ammortamento per i dipendenti pubblici in servizio e i pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Clicca qui per accedere al simulatore.



Tabelle 1 e 2

Tabella 1

Intervento fino a 50%

Intervento tra 50% e 80%

Intervento oltre 80%

Fino a 10 anni

2,93%

2,98%

3,13%

Fino a 15 anni

2,90%

2,95%

3,10%

Fino a 20 anni

2,88%

2,93%

3,08%

Fino a 25 anni

2,84%

2,89%

3,04%

Fino a 30 anni

2,82%

2,87%

3,02%

​Tabella 2

Intervento fino a 50%

Intervento oltre 50%

Fino a 10 anni

2,93%

2,98%

Fino a 15 anni

2,90%

2,95%


# inps Mutui dipendenti pubblici

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