Iniziativa unitaria a garanzia di insegnanti ed educatrici, per il rispetto degli orari di lavoro e delle tutele sindacali
Comune di Bari - 22 Agosto 2022.
CISL, UIL e CSA a giugno avevano tenuto assemblee con educatrici ed insegnanti, poi inviato una nota alla Direzione Generale e infine tenuto un incontro con la Direzione Generale e con la Direzione di Ripartizione (in fondo trovi i link per avere informazioni).
Dopo la risposta della Direttrice della Ripartizione PEGL, tutti i sindacati, unitariamente, hanno inviato una lettera al Direttore Generale, al Direttore del Personale, alla Direttrice della Ripartizione, nonché al Sindaco ed agli Assessori competenti, di precisazioni che qui sotto riportiamo integralmente.
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, di seguito alla nota prot. n.251812/2022 del 09/08/2022, che si allega, a firma del Direttore della Ripartizione Politiche Giovanili, Educative e Città Universitaria, avv. Roberta Lorusso, con la presente, al fine di evitare qualsiasi incomprensione e consentire serene e costruttive relazioni sindacali finalizzate a tutelare il personale e a garantire l'alto livello qualitativo del servizio educativo-scolastico erogato dal Comune di Bari attraverso le proprie Scuole dell'Infanzia e Asili Nido comunali, precisano quanto segue.
Innanzitutto, che è intendimento delle scriventi O.SS., ma anche del personale dipendente, mantenere alto il livello di aggiornamento professionale e formativo in favore del personale dipendente, così come è bene precisare che il CCNL prevede per il personale educativo-scolastico una apposita Sezione Contrattuale a salvaguardia di una specificità lavorativa che presenta caratteristiche proprie, evidentemente più prossime a quelle del personale della scuola gestite dal MIUR che a quelle ordinariamente svolte dalle Amministrazioni appartenenti alle Funzioni Locali. Infatti, gli articoli 30 e 31 del CCNL 14.9.2000 ne disciplinano le modalità di svolgimento nonché gli istituti economici appositamente destinati al personale educativo-scolastico. A partire dalle attività che il suddetto personale è chiamato a svolgere:
PER LE INSEGNANTI DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA:
• art.30 comma 1 del CCNL 14.9.2000: “L’ATTIVITÀ DIDATTICA (rapporto diretto insegnante - bambini) è di trenta ore settimanali.”;
• art.30 comma 2 del CCNL 14.9.2000: “Alle ATTIVITÀ INTEGRATIVE è destinato, …, un monte orario che comunque non sia superiore a 20 ore mensili.”;
• art.30 comma 3 del CCNL 14.9.2000: “Ai fini del comma 2 sono considerate INTEGRATIVE le attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.”;
• art.30 comma 4 del CCNL 14.9.2000: “Gli enti, ….., possono rideterminare l’orario dell’attività didattica, per periodi predefiniti, in misura non inferiore a 25 ore settimanali, previo espletamento della procedura di concertazione (oggi Confronto) di cui all’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999.”
• art.30 comma 6 del CCNL 14.9.2000: “Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio, possono determinare l’orario annuale delle ATTIVITÀ INTEGRATIVE anche in misura ridotta rispetto a quello derivante dall’applicazione del comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore annue, previo espletamento della procedura di concertazione (oggi CONFRONTO) di cui all’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999.”;
• art.30 co. 7 del CCNL 14.9.2000: “Il calendario scolastico, .., prevede l’interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite in sede di concertazione. In tali periodi (Natale e Pasqua) e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento programmata dall’ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento, fermo restando il limite definito nei commi precedenti. ” (20 ore mensili e almeno 120 ore annue);
• art.30 co. 7, ultimo periodo, del CCNL 14.9.2000: “ATTIVITÀ ULTERIORI, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione (oggi CONFRONTO), per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi … ed aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di cui all’art.17, co.1, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999; gli incentivi economici sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all’art.15 del citato CCNL.”;
• art.30 comma 8, del CCNL 14.9.2000: “Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data del 30.6.2000.”.
Analogamente si procede per il personale educativo in applicazione dell'art.31 del CCNL 14.9.2000
Pertanto, è evidente che per il personale educativo-scolastico esistono solo due tipologie di attività lavorative:
1. l'ATTIVITÀ DIDATTICA O EDUCATIVA, rispettivamente ai sensi dell'art.30, comma 1, e dell'art.31, comma 1, del CCNL 14.9.2000;
2. l'ATTIVITÀ INTEGRATIVA di cui al comma 3 dell'art.30 e dell'art.31 del CCNL 14.9.2000, rispettivamente per insegnanti ed educatori (non può superare le 20 ore mensili e deve prevedere almeno 120 ore annue. Al riguardo sono fatti salvi gli accordi di miglior favore). Il comma 7 dell'art.30 e il comma 5 dell'art.31 del CCNL 14.9.2000, rispettivamente per insegnanti ed educatori, stabiliscono che attività integrativa ulteriore rispetto al Calendario Scolastico può essere svolta (per un periodo non superiore a 4 settimane), ma per questo è necessario preventivamente stabilire le modalità di svolgimento in sede di concertazione con le OO.SS. e nel caso attivare anche la contrattazione decentrata per lo stanziamento di risorse decentrate a beneficio del personale impiegato nelle attività integrative ulteriori.
Per cui, vista la Vs. nota di cui sopra, con la quale “si conferma che le ore complessive di attività integrativa previste nel mese di settembre 2022 per il personale docente ed educativo non superano rispettivamente n.12 e n.20 ore (mensili), ….. e che, oltre alle attività di formazione programmate, il suddetto personale non svolgerà altre attività integrative, bensì esclusivamente attività ordinarie di allestimento degli spazi sezione, di preparazione del materiale didattico ed educativo, nonché attività propedeutiche all'inserimento dei bambini in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico”, si chiede di conoscere come è classificata l'attività di allestimento degli spazi sezione, di preparazione del materiale didattico ed educativo, nonché le attività propedeutiche ad accogliere i bambini per l'inserimento nelle sezioni delle scuole per l'infanzia e degli asili nido e se tale attività può essere svolta oltre i limiti, mensile o annuale, stabiliti dal CCNL, perché per il personale educativo-scolastico il CCNL non prevede altre tipologie di attività lavorativa, se non le attività integrative ulteriori (come su riportato), oltre ovviamente ai periodi di ferie o ai brevi periodi in cui si resta a disposizione nei periodi di chiusura delle scuole/asili, sempre nel rispetto del CCNL.
Concludendo, qualora il direttore della Ripartizione PEG, avv. Roberta Lorusso, ci conferma che nel mese di settembre 2022 non saranno superati i limiti previsti per le attività integrative, sia mensili che annuali, comprendendo in tali limiti oltre alle ore per l'espletamento del corso di formazione anche le ore destinate alle attività di allestimento degli spazi sezione, di preparazione del materiale didattico ed educativo, nonché le attività propedeutiche all'inserimento dei bambini in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico, ne prenderemo atto per le successive valutazioni. Altrimenti, in applicazione del CCNL e per le ragioni su esposte, si chiede la sollecita convocazione del tavolo di Confronto per esperire quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del CCNL 14.9.2000.
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