Genitorialità nel Pubblico Impiego: Guida Completa 2026
- diridolfof
- 7 giorni fa
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Aggiornamento: 5 giorni fa
Genitorialità nel Pubblico Impiego: Guida completa a Maternità, Paternità e Congedo Parentale 2026

Bari - 15 gennaio 2026.
Diventare genitori mentre si lavora nella Pubblica Amministrazione richiede una conoscenza chiara dei propri diritti. La Genitorialità è un percorso tutelato non solo dalle leggi nazionali, ma anche dai miglioramenti ottenuti attraverso la contrattazione collettiva della CISL FP. In questa guida, aggiornata con le ultime novità della Legge di Bilancio 2026, esploreremo tutte le misure a sostegno della famiglia, fornendo un manuale operativo che verrà integrato giorno dopo giorno con nuovi approfondimenti.
Questo articolo verrà aggiornato giorno per giorno con nuovi argomenti. In questa versione dell'articolo trovi le info sul Congedo di Maternità, di Paternità e Parentale.
Il prossimo aggiornamento riguarderà il Congedo per malattia del figlio.
Indice
CONGEDO DI MATERNITÀ

Il primo pilastro fondamentale nel supporto alla genitorialità è il Congedo di Maternità. Si tratta di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici durante la gravidanza e il puerperio, garantendo la massima protezione della salute della madre e del nascituro. Grazie all’impegno sindacale della CISL FP, nel pubblico impiego questo periodo non è solo una tutela della salute, ma un diritto pienamente retribuito che valorizza l'esperienza dei dipendenti pubblici.
Clicca su ogni voce per approfondire:
DURATA
2 mesi precedenti la data presunta del parto
3 mesi dopo il parto
Totale: 5 mesi + il giorno del parto
FLESSIBILITÁ
Se il medico specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato attesta che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro la lavoratrice può astenersi dal lavoro:
1 mese prima + 4 dopo il parto
tutti i 5 mesi dopo il parto
CONGEDO DI MATERNITÀ ANTICIPATO
La lavoratrice può interrompere l’attività lavorativa prima di attivare l’astensione obbligatoria dal lavoro (c.d. interdizione anticipata):
su disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale per motivi di salute
su disposizione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro per condizioni lavorative/ambientali/mansioni rischiose se non può essere adibita ad altra attività
ADOZIONE/AFFIDAMENTO
In ipotesi di adozione o affidamento preadottivo nazionale di minore il congedo di maternità̀ spetta per 5 mesi a partire dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta per 5 mesi a partire dall’ingresso in Italia del minore adottato o affidato. Il periodo di congedo può essere fruito anche parzialmente prima dell’ingresso in Italia del minore.
EVENTI PARTICOLARI
Se il parto avviene prima della data presunta, il periodo compreso tra il giorno effettivo della nascita del bambino o della bambina e la data presunta, è considerato come astensione obbligatoria e va aggiunto al periodo di congedo ordinario successivo al parto. Dunque tali giorni vengono riconosciuti oltre i 5 mesi previsti.
In caso di parto prematuro con ricovero del neonato la lavoratrice ha il diritto di aggiungere dopo il parto, i giorni di congedo di maternità non utilizzati, anche oltre i 5 mesi previsti.
In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla ripresa dell'attività lavorativa della madre.
L’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, prima del 180° giorno è considerata malattia e non incide sul periodo di comporto. Se l’interruzione interviene dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione viene equiparata al parto quindi la lavoratrice ha diritto al congedo obbligatorio post partum (tot. 5 mesi) ferma restando la possibilità di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni all’amministrazione/ente, se il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico del lavoro attestano che tale scelta non arreca pregiudizio alla sua salute.
In caso di morte o grave infermità della madre il padre può fruire del congedo residuo.
RETRIBUZIONE
Contrattando e stipulando gli accordi con i datori di lavoro, CISL FP arricchisce le tute tutele. Perché per CISL FP i Contratti di lavoro sono una cosa seria.
COSA TI DA IN PIÙ IL TUO CONTRATTO?
Retribuzione al 100% (invece che all’80% previsto dalla legge) inclusi i ratei di tredicesima maturati + la produttività che contrattiamo nella tua amministrazione/nel tuo ente
Contribuzione figurativa valida ai fini pensionistici

Norme dei Contratti Collettivi che migliorano le garanzie di legge
Art. 44 comma 2 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2022-2024
Art. 23 comma 2 CCNL Comparto Funzioni Centrali 2022-2024
Art. 35 comma 2 CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024
Art. 15 comma 2 CCNL Area Funzioni Centrali 2019-2021 (Dirigenza Funzioni Centrali)
Art. 12 comma 2 CCNL Area Funzioni Locali 2022-2024 (Dirigenza Enti Locali, Dirigenza Professionale Tecnica e Amministrativa della Sanità, Segretari Comunali e Provinciali)
I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.
Il congedo di maternità è un periodo unico, non frazionabile. Pertanto le ferie e le assenze fruibili dalla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.
In caso di dimissioni presentate durante il periodo di congedo obbligatorio di maternità e fino al compimento di 1 anno di vita del bambino, la lavoratrice non è tenuta al rispetto del periodo di preavviso previsto dai CCNL.
A partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di 1 anno di vita del bambino, è vietato adibire la lavoratrice al lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6).
CONGEDO DI PATERNITÀ
Il Testo Unico della maternità e della paternità prevede due ipotesi di congedo di paternità: obbligatorio e alternativo.

IL CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO
Periodo di astensione dal lavoro retribuito riconosciuto al padre lavoratore dipendente, in occasione della nascita, adozione o affidamento di un figlio. È un congedo obbligatorio, quindi il padre deve necessariamente usufruirne, indipendentemente dalla situazione lavorativa o familiare della madre. Serve a favorire la condivisione delle responsabilità genitoriali e a garantire la presenza del padre nei primi giorni di vita del bambino.
DURATA
10 giorni lavorativi, non frazionabili in ore, che:
devono essere fruiti entro 5 mesi dalla nascita, o dall’ingresso del minore in famiglia (in caso di adozione o affidamento)
sono fruibili, entro lo stesso arco temporale dei 5 mesi, anche in caso di morte perinatale del figlio
possono essere goduti anche a giorni singoli, non consecutivi
sono fruibili anche se la madre è in congedo di maternità
raddoppiano in caso di parto plurimo (20 giorni)
Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario ed è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
COME RICHIEDERLO
Richiesta diretta all’amministrazione/ente con un preavviso di almeno 5 giorni.
RETRIBUZIONE
Retribuzione al 100% inclusi i ratei di tredicesima maturati + la produttività che contrattiamo nella tua amministrazione/nel tuo ente
Contribuzione figurativa valida ai fini pensionistici
NOVITÀ
Il congedo di paternità obbligatorio può essere fruito anche da una lavoratrice, genitore intenzionale,
in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile (Corte costituzionale, sentenza n. 115/2025 del 21 luglio 2025 e Messaggio Inps n. 3322 del 5 novembre 2025).
IL CONGEDO DI PATERNITÀ ALTERNATIVO
Periodo di astensione dal lavoro riconosciuto al padre lavoratore in sostituzione della madre quando quest’ultima non può fruirne per specifiche situazioni, quali:
morte o grave infermità della madre
abbandono del bambino da parte della madre
affidamento esclusivo del bambino al padre
rinuncia totale o parziale della madre al congedo di maternità, se la madre non ne può beneficiare per cause indipendenti dalla sua volontà (es. disoccupazione, libera professione, ecc., a seconda dei casi)
Il congedo di paternità alternativo si applica anche in caso di adozione o affidamento, con le stesse regole del congedo di maternità della madre adottiva/affidataria.
RETRIBUZIONE
Contrattando e stipulando gli accordi con i datori di lavoro, CISL FP arricchisce le tute tutele. Perché per CISL FP i Contratti di lavoro sono una cosa seria.
COSA TI DA IN PIÙ IL TUO CONTRATTO?

Retribuzione al 100% (invece che all’80% previsto dalla legge) inclusi i ratei di tredicesima maturati + la produttività che contrattiamo nella tua amministrazione/nel tuo ente
Contribuzione figurativa valida ai fini pensionistici
Norme dei Contratti Collettivi che migliorano le garanzie di legge
Art. 44 comma 2 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2022-2024
Art. 23 comma 2 CCNL Comparto Funzioni Centrali 2022-2024
Art. 35 comma 2 CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024
Art. 15 comma 2 CCNL Area Funzioni Centrali 2019-2021 (Dirigenza Funzioni Centrali)
Art. 12 comma 2 CCNL Area Funzioni Locali 2022-2024 (Dirigenza Enti Locali, Dirigenza Professionale Tecnica e Amministrativa della Sanità, Segretari Comunali e Provinciali)
Il servizio è erogato su appuntamento contattando le sedi provinciali o il numero verde gratuito 800.800.730
CONGEDO PARENTALE
Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, parzialmente retribuito, che sia la madre che il padre possono scegliere di utilizzare, facendone specifica domanda, fino ai 14 anni di età del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale.

NOVITÀ
La legge di bilancio 2026 ha elevato da 12 a 14 anni l’età del figlio entro la quale è possibile richiedere il congedo parentale.
DURATA DEL CONGEDO
10 mesi complessivi tra i genitori, elevabili a 11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi o nei casi di “genitore solo”. Può essere fruito in modo continuativo, frazionato in più periodi, oppure richiesto su base oraria.
Successivamente al congedo di maternità/paternità obbligatorio, il congedo parentale può essere richiesto:
dalla madre per un periodo di massimo 6 mesi, fruibili in maniera continuativa o frazionata
dal padre lavoratore dipendente per un periodo di massimo 6 mesi, fruibili in maniera continuativa o frazionata ed elevabili a 7 se utilizza almeno 3 mesi
dal “genitore solo” (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi. La condizione di “genitore solo” sussiste in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore, abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore,
in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore
In caso di parto gemellare o plurigemellare il genitore ha diritto a fruire, per ogni figlio, dei periodi di congedo parentale sopra menzionati (che dunque si sommeranno, raddoppiando, o triplicando, etc…).
FOCUS CONGEDI PARENTALI SU BASE ORARIA
I Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali e Funzioni Locali prevedono che 6 ore di congedo siano convenzionalmente equiparate ad un giorno, ai fini del computo dei periodi di congedo parentale
Il Contratto Collettivo Nazionale del comparto Sanità Pubblica prevede che 7,12 ore per chi lavora su 5 giorni e 6 ore per tutti gli altri siano convenzionalmente equiparate ad un giorno, ai fini del computo dei periodi di congedo parentale
Non sono fruibili per meno di un’ora e, analogamente alle ipotesi di congedo continuativo o frazionato in più periodi, sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi e tredicesima mensilità
Vanno richiesti con un preavviso di n. 2 giorni
RETRIBUZIONE
COSA TI DA IN PIÙ IL TUO CONTRATTO?
I primi 30 giorni sono retribuiti al 100% fino ai 14 anni del bambino e sono riconosciuti in maniera alternativa alle lavoratrici madri o ai lavoratori padri dipendenti pubblici (quindi i 30 giorni sono computati complessivamente per entrambi i genitori dipendenti pubblici, fatti salvi casi specifici previsti nel paragrafo “PRECISAZIONE SUI PRIMI 30 GIORNI RETRIBUITI AL 100%”).

La tutela contrattuale dell’intera retribuzione si applica ai primi 30 giorni richiesti dalla lavoratrice o dal lavoratore ad una pubblica amministrazione entro i 14 anni del figlio, anche se hanno già goduto di precedenti periodi di congedo parentale nel settore privato.
La retribuzione spettante per i periodi successivi ai primi 30 giorni (nel limite di 9 mesi indennizzabili) cambia in base al periodo entro il quale si è concluso il congedo obbligatorio.
Per tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno concluso il congedo obbligatorio entro il 31.12.2023 la retribuzione spettante per i periodi di congedo parentale successivi ai primi 30 giorni, nel limite di 9 mesi indennizzabili, è pari al 30% (*vedi Tavola di sintesi – Retribuzione spettante Ipotesi 1)
Per tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno concluso il congedo obbligatorio entro il 31.12.2024 il 2° mese di congedo parentale verrà retribuito con un importo pari all’80% dello stipendio (invece che al 30%) se fruito entro i 6 anni del bambino. Il beneficio è riconosciuto in maniera alternativa tra i genitori (*vedi Tavola di sintesi – Retribuzione spettante Ipotesi 2)
Per tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno concluso il congedo obbligatorio dopo il 31.12.2024 sia il 2° che il 3° mese di congedo parentale saranno retribuiti con un importo pari all’80% dello stipendio (invece che al 30%) se fruiti entro i 6 anni del bambino. Il beneficio è riconosciuto in maniera alternativa tra i genitori (*vedi Tavola di sintesi – Retribuzione spettante Ipotesi 3)
Il 10° e 11° mese sono indennizzati solo in caso di reddito del richiedente, dell’anno in corso, inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione (occorre fare riferimento al nuovo importo che l’Inps fissa all’inizio di ogni anno).
Tutti i periodi di congedo parentale, compresi I mesi non indennizzati, sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità.

PRECISAZIONI SUI PRIMI 30 GIORNI RETRIBUITI AL 100%
CASO 1:
Nel caso di genitori entrambi dipendenti pubblici di amministrazioni ricomprese nell’art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 (cd. lavoro pubblico contrattualizzato) ovvero dipendenti di enti/amministrazioni del comparto Funzioni Centrali, Sanità, Funzioni Locali e Scuola, potranno usufruire di 30 giorni di congedo facoltativo indennizzato al 100% della retribuzione solo in maniera alternativa (max 30 gg al 100% della retribuzione computati complessivamente).
CASO 2:
Nel caso in cui un genitore sia dipendente pubblico di amministrazioni ricomprese nell’art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 ovvero dipendenti di enti/amministrazioni del comparto Funzioni Centrali, Sanità, Funzioni Locali e Scuola, e l’altro dipendente con rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico di amministrazioni ricomprese nell’art. 3 del d.lgs. 165/2001 (come nel caso ad esempio dei magistrati, dei militari, dei prefetti, etc.) l’indennità sarà pari al 100% della retribuzione per entrambi i genitori, fino alla decorrenza dei primi 30 gg di congedo riconosciuti individualmente in capo a ciascun genitore (pertanto 30gg+30 gg al 100% della retribuzione).
CASO 3:
Nel caso di un genitore dipendente pubblico e l’altro genitore del settore privato l’indennità sarà pari al 100% della retribuzione per il dipendente pubblico per i primi 30 gg di congedo, e pari all’80% della retribuzione per primi 30 gg di congedo calcolati in maniera disgiunta tra i due (pertanto 30gg al 100% della retribuzione+30 gg all’80% della retribuzione)

COME RICHIEDERLO
Con un preavviso di almeno 5 giorni presentando domanda direttamente all’Amministrazione di appartenenza secondo le modalità e la modulistica predisposta dalla stessa
In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto dei 5 giorni, la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di congedo parentale
I congedi su base oraria vanno richiesti con un preavviso di n. 2 giorni
PRECISAZIONI SULLA FRUIZIONE E IL CONTEGGIO DEI PERIODI
I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente per lo stesso figlio
La malattia del genitore insorta durante la fruizione del congedo parentale, interrompe, a domanda dell’interessato, la fruizione del congedo. Presentando la certificazione di malattia, il titolo dell’assenza verrà trasformato da congedo parentale in assenza per malattia
I periodi di congedo parentale, nel caso di fruizione continuativa (ovvero interi mesi), comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all’interno dei periodi stessi. Questa modalità di computo si applica anche nel caso di fruizione frazionata, se i diversi periodi di assenza non sono intervallati dal ritorno al lavoro (es. giovedì e venerdì si fruisce di un periodo di congedo parentale. Se il lunedì successivo si torna al lavoro, i giorni del sabato e della domenica, non sono computati come congedo parentale. Se invece il lunedì successivo si fruisce di un ulteriore giorno di congedo parentale, mancando la ripresa del servizio, il sabato e la domenica rientrano nel computo).






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