Genitorialità nel Pubblico Impiego: Guida Completa 2026
- 27 mar
- Tempo di lettura: 16 min
Aggiornamento: 8 apr
Genitorialità 2026: Manuale completo con le nuove regole su Malattia Figlio fino a 14 anni, trasferimenti e agevolazioni per dipendenti pubblici.

Ultimo aggiornamento: 27 marzo 2026.
Diventare genitori nella Pubblica Amministrazione oggi richiede una bussola chiara per orientarsi tra nuove leggi e tutele contrattuali. Questa Guida Completa 2026 non si limita a riassumere le norme nazionali, ma mette in luce i miglioramenti concreti ottenuti dalla CISL FP attraverso la contrattazione collettiva: retribuzioni più alte, permessi più ampi e tutele esclusive.
In questo manuale operativo, aggiornato con le ultimissime disposizioni della Legge di Bilancio 2026, troverai tutto quello che devi sapere su:
Congedo per Malattia del Figlio: l'estensione fondamentale fino a 14 anni.
Congedi di Maternità e Paternità: con la garanzia della retribuzione al 100%.
Bonus Mamme 2026: requisiti e modalità di erogazione.
Tutele accessorie: trasferimenti, esenzione dai turni e permessi prenatali.
Un vademecum essenziale, pensato per i lavoratori, che viene costantemente integrato per garantirti sempre il massimo supporto sindacale.
Indice (clicca sulla sezione di tuo interesse)
III. Congedo Parentale
IV. Congedo per Malattia del Figlio
I. CONGEDO DI MATERNITÀ

Il primo pilastro fondamentale nel supporto alla genitorialità è il Congedo di Maternità. Si tratta di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici durante la gravidanza e il puerperio, garantendo la massima protezione della salute della madre e del nascituro. Grazie all’impegno sindacale della CISL FP, nel pubblico impiego questo periodo non è solo una tutela della salute, ma un diritto pienamente retribuito che valorizza l'esperienza dei dipendenti pubblici.
Clicca su ogni voce per approfondire:
DURATA
2 mesi precedenti la data presunta del parto
3 mesi dopo il parto
Totale: 5 mesi + il giorno del parto
FLESSIBILITÁ
Se il medico specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato attesta che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro la lavoratrice può astenersi dal lavoro:
1 mese prima + 4 dopo il parto
tutti i 5 mesi dopo il parto
CONGEDO DI MATERNITÀ ANTICIPATO
La lavoratrice può interrompere l’attività lavorativa prima di attivare l’astensione obbligatoria dal lavoro (c.d. interdizione anticipata):
su disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale per motivi di salute
su disposizione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro per condizioni lavorative/ambientali/mansioni rischiose se non può essere adibita ad altra attività
ADOZIONE/AFFIDAMENTO
In ipotesi di adozione o affidamento preadottivo nazionale di minore il congedo di maternità̀ spetta per 5 mesi a partire dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta per 5 mesi a partire dall’ingresso in Italia del minore adottato o affidato. Il periodo di congedo può essere fruito anche parzialmente prima dell’ingresso in Italia del minore.
EVENTI PARTICOLARI
Se il parto avviene prima della data presunta, il periodo compreso tra il giorno effettivo della nascita del bambino o della bambina e la data presunta, è considerato come astensione obbligatoria e va aggiunto al periodo di congedo ordinario successivo al parto. Dunque tali giorni vengono riconosciuti oltre i 5 mesi previsti.
In caso di parto prematuro con ricovero del neonato la lavoratrice ha il diritto di aggiungere dopo il parto, i giorni di congedo di maternità non utilizzati, anche oltre i 5 mesi previsti.
In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla ripresa dell'attività lavorativa della madre.
L’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, prima del 180° giorno è considerata malattia e non incide sul periodo di comporto. Se l’interruzione interviene dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione viene equiparata al parto quindi la lavoratrice ha diritto al congedo obbligatorio post partum (tot. 5 mesi) ferma restando la possibilità di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni all’amministrazione/ente, se il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico del lavoro attestano che tale scelta non arreca pregiudizio alla sua salute.
In caso di morte o grave infermità della madre il padre può fruire del congedo residuo.
RETRIBUZIONE
Contrattando e stipulando gli accordi con i datori di lavoro, CISL FP arricchisce le tue tutele. Perché per CISL FP i Contratti di lavoro sono una cosa seria.
COSA TI DA IN PIÙ IL TUO CONTRATTO?
Retribuzione al 100% (invece che all’80% previsto dalla legge) inclusi i ratei di tredicesima maturati + la produttività che contrattiamo nella tua amministrazione/nel tuo ente
Contribuzione figurativa valida ai fini pensionistici

Norme dei Contratti Collettivi che migliorano le garanzie di legge
Art. 44 comma 2 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2022-2024
Art. 23 comma 2 CCNL Comparto Funzioni Centrali 2022-2024
Art. 35 comma 2 CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024
Art. 15 comma 2 CCNL Area Funzioni Centrali 2019-2021 (Dirigenza Funzioni Centrali)
Art. 12 comma 2 CCNL Area Funzioni Locali 2022-2024 (Dirigenza Enti Locali, Dirigenza Professionale Tecnica e Amministrativa della Sanità, Segretari Comunali e Provinciali)
I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.
Il congedo di maternità è un periodo unico, non frazionabile. Pertanto le ferie e le assenze fruibili dalla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.
In caso di dimissioni presentate durante il periodo di congedo obbligatorio di maternità e fino al compimento di 1 anno di vita del bambino, la lavoratrice non è tenuta al rispetto del periodo di preavviso previsto dai CCNL.
A partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di 1 anno di vita del bambino, è vietato adibire la lavoratrice al lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6).
II. CONGEDO DI PATERNITÀ
Il Testo Unico della maternità e della paternità prevede due ipotesi di congedo di paternità: obbligatorio e alternativo.

IL CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO
Periodo di astensione dal lavoro retribuito riconosciuto al padre lavoratore dipendente, in occasione della nascita, adozione o affidamento di un figlio. È un congedo obbligatorio, quindi il padre deve necessariamente usufruirne, indipendentemente dalla situazione lavorativa o familiare della madre. Serve a favorire la condivisione delle responsabilità genitoriali e a garantire la presenza del padre nei primi giorni di vita del bambino.
DURATA
10 giorni lavorativi, non frazionabili in ore, che:
devono essere fruiti entro 5 mesi dalla nascita, o dall’ingresso del minore in famiglia (in caso di adozione o affidamento)
sono fruibili, entro lo stesso arco temporale dei 5 mesi, anche in caso di morte perinatale del figlio
possono essere goduti anche a giorni singoli, non consecutivi
sono fruibili anche se la madre è in congedo di maternità
raddoppiano in caso di parto plurimo (20 giorni)
Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario ed è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
COME RICHIEDERLO
Richiesta diretta all’amministrazione/ente con un preavviso di almeno 5 giorni.
NOVITÀ
Il congedo di paternità obbligatorio può essere fruito anche da una lavoratrice, genitore intenzionale,
in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile (Corte costituzionale, sentenza n. 115/2025 del 21 luglio 2025 e Messaggio Inps n. 3322 del 5 novembre 2025).
RETRIBUZIONE
Retribuzione al 100% inclusi i ratei di tredicesima maturati + la produttività che contrattiamo nella tua amministrazione/nel tuo ente
Contribuzione figurativa valida ai fini pensionistici
IL CONGEDO DI PATERNITÀ ALTERNATIVO
Periodo di astensione dal lavoro riconosciuto al padre lavoratore in sostituzione della madre quando quest’ultima non può fruirne per specifiche situazioni, quali:
morte o grave infermità della madre
abbandono del bambino da parte della madre
affidamento esclusivo del bambino al padre
rinuncia totale o parziale della madre al congedo di maternità, se la madre non ne può beneficiare per cause indipendenti dalla sua volontà (es. disoccupazione, libera professione, ecc., a seconda dei casi)
Il congedo di paternità alternativo si applica anche in caso di adozione o affidamento, con le stesse regole del congedo di maternità della madre adottiva/affidataria.
RETRIBUZIONE
Contrattando e stipulando gli accordi con i datori di lavoro, CISL FP arricchisce le tue tutele. Perché per CISL FP i Contratti di lavoro sono una cosa seria.
COSA TI DA IN PIÙ IL TUO CONTRATTO?

Retribuzione al 100% (invece che all’80% previsto dalla legge) inclusi i ratei di tredicesima maturati + la produttività che contrattiamo nella tua amministrazione/nel tuo ente
Contribuzione figurativa valida ai fini pensionistici
Norme dei Contratti Collettivi che migliorano le garanzie di legge
Art. 44 comma 2 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2022-2024
Art. 23 comma 2 CCNL Comparto Funzioni Centrali 2022-2024
Art. 35 comma 2 CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024
Art. 15 comma 2 CCNL Area Funzioni Centrali 2019-2021 (Dirigenza Funzioni Centrali)
Art. 12 comma 2 CCNL Area Funzioni Locali 2022-2024 (Dirigenza Enti Locali, Dirigenza Professionale Tecnica e Amministrativa della Sanità, Segretari Comunali e Provinciali)
Il servizio è erogato su appuntamento contattando le sedi provinciali o il numero verde gratuito 800.800.730
III. CONGEDO PARENTALE
Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, parzialmente retribuito, che sia la madre che il padre possono scegliere di utilizzare, facendone specifica domanda, fino ai 14 anni di età del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale.

NOVITÀ
La legge di bilancio 2026 ha elevato da 12 a 14 anni l’età del figlio entro la quale è possibile richiedere il congedo parentale.
DURATA DEL CONGEDO
10 mesi complessivi tra i genitori, elevabili a 11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi o nei casi di “genitore solo”. Può essere fruito in modo continuativo, frazionato in più periodi, oppure richiesto su base oraria.
Successivamente al congedo di maternità/paternità obbligatorio, il congedo parentale può essere richiesto:
dalla madre per un periodo di massimo 6 mesi, fruibili in maniera continuativa o frazionata
dal padre lavoratore dipendente per un periodo di massimo 6 mesi, fruibili in maniera continuativa o frazionata ed elevabili a 7 se utilizza almeno 3 mesi
dal “genitore solo” (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi. La condizione di “genitore solo” sussiste in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore, abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore,
in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore
In caso di parto gemellare o plurigemellare il genitore ha diritto a fruire, per ogni figlio, dei periodi di congedo parentale sopra menzionati (che dunque si sommeranno, raddoppiando, o triplicando, etc…).
FOCUS CONGEDI PARENTALI SU BASE ORARIA
I Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali e Funzioni Locali prevedono che 6 ore di congedo siano convenzionalmente equiparate ad un giorno, ai fini del computo dei periodi di congedo parentale
Il Contratto Collettivo Nazionale del comparto Sanità Pubblica prevede che 7,12 ore per chi lavora su 5 giorni e 6 ore per tutti gli altri siano convenzionalmente equiparate ad un giorno, ai fini del computo dei periodi di congedo parentale
Non sono fruibili per meno di un’ora e, analogamente alle ipotesi di congedo continuativo o frazionato in più periodi, sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi e tredicesima mensilità
Vanno richiesti con un preavviso di n. 2 giorni
RETRIBUZIONE
COSA TI DA IN PIÙ IL TUO CONTRATTO?
I primi 30 giorni sono retribuiti al 100% fino ai 14 anni del bambino e sono riconosciuti in maniera alternativa alle lavoratrici madri o ai lavoratori padri dipendenti pubblici (quindi i 30 giorni sono computati complessivamente per entrambi i genitori dipendenti pubblici, fatti salvi casi specifici previsti nel paragrafo “PRECISAZIONE SUI PRIMI 30 GIORNI RETRIBUITI AL 100%”).

La tutela contrattuale dell’intera retribuzione si applica ai primi 30 giorni richiesti dalla lavoratrice o dal lavoratore ad una pubblica amministrazione entro i 14 anni del figlio, anche se hanno già goduto di precedenti periodi di congedo parentale nel settore privato.
La retribuzione spettante per i periodi successivi ai primi 30 giorni (nel limite di 9 mesi indennizzabili) cambia in base al periodo entro il quale si è concluso il congedo obbligatorio.
Per tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno concluso il congedo obbligatorio entro il 31.12.2023 la retribuzione spettante per i periodi di congedo parentale successivi ai primi 30 giorni, nel limite di 9 mesi indennizzabili, è pari al 30% (*vedi Tavola di sintesi – Retribuzione spettante Ipotesi 1)
Per tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno concluso il congedo obbligatorio entro il 31.12.2024 il 2° mese di congedo parentale verrà retribuito con un importo pari all’80% dello stipendio (invece che al 30%) se fruito entro i 6 anni del bambino. Il beneficio è riconosciuto in maniera alternativa tra i genitori (*vedi Tavola di sintesi – Retribuzione spettante Ipotesi 2)
Per tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno concluso il congedo obbligatorio dopo il 31.12.2024 sia il 2° che il 3° mese di congedo parentale saranno retribuiti con un importo pari all’80% dello stipendio (invece che al 30%) se fruiti entro i 6 anni del bambino. Il beneficio è riconosciuto in maniera alternativa tra i genitori (*vedi Tavola di sintesi – Retribuzione spettante Ipotesi 3)
Il 10° e 11° mese sono indennizzati solo in caso di reddito del richiedente, dell’anno in corso, inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione (occorre fare riferimento al nuovo importo che l’Inps fissa all’inizio di ogni anno).
Tutti i periodi di congedo parentale, compresi I mesi non indennizzati, sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità.

PRECISAZIONI SUI PRIMI 30 GIORNI RETRIBUITI AL 100%
CASO 1:
Nel caso di genitori entrambi dipendenti pubblici di amministrazioni ricomprese nell’art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 (cd. lavoro pubblico contrattualizzato) ovvero dipendenti di enti/amministrazioni del comparto Funzioni Centrali, Sanità, Funzioni Locali e Scuola, potranno usufruire di 30 giorni di congedo facoltativo indennizzato al 100% della retribuzione solo in maniera alternativa (max 30 gg al 100% della retribuzione computati complessivamente).
CASO 2:
Nel caso in cui un genitore sia dipendente pubblico di amministrazioni ricomprese nell’art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 ovvero dipendenti di enti/amministrazioni del comparto Funzioni Centrali, Sanità, Funzioni Locali e Scuola, e l’altro dipendente con rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico di amministrazioni ricomprese nell’art. 3 del d.lgs. 165/2001 (come nel caso ad esempio dei magistrati, dei militari, dei prefetti, etc.) l’indennità sarà pari al 100% della retribuzione per entrambi i genitori, fino alla decorrenza dei primi 30 gg di congedo riconosciuti individualmente in capo a ciascun genitore (pertanto 30gg+30 gg al 100% della retribuzione).
CASO 3:
Nel caso di un genitore dipendente pubblico e l’altro genitore del settore privato l’indennità sarà pari al 100% della retribuzione per il dipendente pubblico per i primi 30 gg di congedo, e pari all’80% della retribuzione per primi 30 gg di congedo calcolati in maniera disgiunta tra i due (pertanto 30gg al 100% della retribuzione+30 gg all’80% della retribuzione)

COME RICHIEDERLO
Con un preavviso di almeno 5 giorni presentando domanda direttamente all’Amministrazione di appartenenza secondo le modalità e la modulistica predisposta dalla stessa
In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto dei 5 giorni, la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di congedo parentale
I congedi su base oraria vanno richiesti con un preavviso di n. 2 giorni
PRECISAZIONI SULLA FRUIZIONE E IL CONTEGGIO DEI PERIODI
I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente per lo stesso figlio
La malattia del genitore insorta durante la fruizione del congedo parentale, interrompe, a domanda dell’interessato, la fruizione del congedo. Presentando la certificazione di malattia, il titolo dell’assenza verrà trasformato da congedo parentale in assenza per malattia
I periodi di congedo parentale, nel caso di fruizione continuativa (ovvero interi mesi), comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all’interno dei periodi stessi. Questa modalità di computo si applica anche nel caso di fruizione frazionata, se i diversi periodi di assenza non sono intervallati dal ritorno al lavoro (es. giovedì e venerdì si fruisce di un periodo di congedo parentale. Se il lunedì successivo si torna al lavoro, i giorni del sabato e della domenica, non sono computati come congedo parentale. Se invece il lunedì successivo si fruisce di un ulteriore giorno di congedo parentale, mancando la ripresa del servizio, il sabato e la domenica rientrano nel computo).
IV. CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO
Il congedo per malattia della/del figlia/o può essere utilizzato a conclusione del congedo per maternità o paternità.

Per le malattie di ogni figlio, di età compresa fra i 3 ed i 14 anni spettano 10 giorni lavorativi all'anno, (da computarsi complessivamente tra entrambi i genitori), non retribuiti, ma riconosciuti ai fini dell’anzianità di servizio, con contribuzione figurativa.
COME RICHIEDERLO
Presentando all’amministrazione/ente di appartenenza la certificazione di malattia prodotta dal pediatra che ha in cura il minore.
NOVITÀ
La legge di bilancio 2026 ha elevato da 8 a 14 anni l’età del figlio entro la quale è possibile fruire dei congedi per malattia del figlio non retribuiti, che aumentano da 5 a 10 giorni.
RETRIBUZIONE
Contrattando e stipulando gli accordi con i datori di lavoro, CISL FP arricchisce le tue tutele. Perché per CISL FP i Contratti di lavoro sono una cosa seria.
COSA TI DA IN PIÙ IL TUO CONTRATTO?

Per ciascun anno di vita della/del figlia/o fino al compimento dei 3 anni, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri, spettano 30 giorni per malattia della/del figlia/o (da computarsi complessivamente tra entrambi i genitori) retribuiti al 100%.
Norme dei Contratti Collettivi che migliorano le garanzie di legge
Art. 28 comma 4 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2022-2024
Art. 23 comma 4 CCNL Comparto Funzioni Centrali 2022-2024
Art. 35 comma 4 CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024
Art. 15 comma 4 CCNL Area Funzioni Centrali 2019-2021 (Dirigenza Funzioni Centrali)
Art. 12 comma 4 CCNL Area Funzioni Locali 2022-2024 (Dirigenza Enti Locali, Dirigenza Professionale Tecnica e Amministrativa della Sanità, Segretari Comunali e Provinciali)
Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia dei dipendenti pubblici.
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V. PERMESSI PRENATALI

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche legate alla gravidanza, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro (art. 14 d.lgs. 151/2001). Tali permessi prenatali, essendo previsti per legge, sono aggiuntivi ai permessi retribuiti per motivi personali o familiari e ai permessi per visite e prestazioni specialistiche disciplinati dai contratti collettivi di riferimento.
COME RICHIEDERLI
Presentando domanda all’amministrazione di appartenenza e successivamente relativa documentazione giustificativa rilasciata dal medico che ha effettuato la prestazione, attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
VI. RIPOSI GIORNALIERI (C.D. PERMESSI PER ALLATTAMENTO)

Durante il primo anno di vita del bambino le lavoratrici madri possono fruire:
durante le giornate di lavoro pari ad almeno 6 ore, di n. 2 ore di permesso, anche cumulabili tra loro
durante le giornate di lavoro di durata inferiore alle 6 ore, di n. 1 ora di permesso/giorno
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati.
RETRIBUZIONE
Sono retribuiti al 100% e considerati ore lavorative ai fini della durata della prestazione di lavoro giornaliera.
Se la lavoratrice dispone di un asilo nido o altra struttura idonea istituita nella sede dell’amministrazione/ente o nelle immediate vicinanze, i periodi di riposo hanno durata di 30 minuti ciascuno (quindi in ipotesi di cumulo durante la giornata il permesso ha durata di 1 ora).
CASI PARTICOLARI
I permessi sono fruibili anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia.
Gli stessi permessi sono riconosciuti al padre lavoratore:
nel caso in cui i figli siano affidati solo al padre
in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga
nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente
in caso di morte o di grave infermità della madre
VII. ESENZIONE DAI TURNI NOTTURNI
È vietato adibire le donne al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, fino al compimento di un anno di età del bambino. L’art. 53 del D.Lgs. 151/2001 prevede, inoltre, che non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa
la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni
la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre i 12 anni di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa.
VIII. PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA
Fino ai 7 mesi di età del bambino è vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (indicati nell'allegato A del d.lgs. 151/2001) e ai lavori che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro (indicati nell'allegato B del d. lgs 151/2001). In tali ipotesi, se al termine del congedo obbligatorio la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni, è possibile estendere il periodo di astensione obbligatoria fino ai 7 mesi di età del figlio/della figlia.
IX. TRASFERIMENTO TEMPORANEO
L’art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 prevede che il dipendente pubblico con figli minori fino a 3 anni di età possa essere assegnato a richiesta, anche in maniera frazionata, a una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non superiore a tre anni.
CONDIZIONI
Sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.

L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro 30 giorni dalla domanda
L'eventuale dissenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali
Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione
Il trasferimento può essere richiesto anche in caso di adozione o affidamento, entro i primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia, indipendentemente dall’età del minore
COME RICHIEDERLO
Deve essere redatta domanda, in duplice copia, sia all’amministrazione di provenienza che a quella di destinazione.
X. LAVORO AGILE
Le lavoratrici e i lavoratori che fruiscono delle tutele legate alla genitorialità sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità in entrata e in uscita ulteriori rispetto al regime orario adottato dall’ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, su loro richiesta.
XI. TRASFORMAZIONE PART-TIME SOSTITUTIVO DEL CONGEDO PARENTALE
La lavoratrice/il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50%. Le amministrazioni devono dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta.
XII. BONUS MAMME LAVORATRICI 2026
La legge di bilancio 2026 prevede il riconoscimento di un bonus mamme di importo pari a 60 euro mensili per ogni mese o frazione di mese lavorato, diretto alle lavoratrici madri, dipendenti pubbliche, con 2 o più figli, titolari di un reddito non superiore a 40.000 euro annui.
Il bonus spetta, a partire dal 1° gennaio 2026, su richiesta della lavoratrice:
alle lavoratrici con contratto a tempo determinato o indeterminato madri di 2 figli, fino al compimento dei 10 anni di età del secondo figlio
alle lavoratrici con contratto a tempo determinato madri con più di 2 figli, fino al compimento dei 18 anni di età del figlio più piccolo
Le lavoratrici madri di 3 o più figli con contratto a tempo indeterminato, fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, possono accedere fino al 31 dicembre 2026 all’esonero del 100% dei contributi previdenziali per la quota a loro carico (art. 1, comma 180 della L. 30 dicembre 2023, n. 213).
Il bonus che sarà corrisposto a dicembre 2026 in un'unica soluzione, non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva ai fini dell’ISEE.
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