Finanziaria 2024: novità su lavoro e previdenza
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- 3 gen 2024
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Aggiornamento: 3 gen 2024
Rinnovo dei Contratti Pubblici. Tariffe prestazioni extra infermieri. Aumento dei tetti di spesa Sanità Privata. Indennità MASAF. Fondo Ministero Interno. Aumento Congedo Parentale. Decontribuzione lavoratrici con figli. Quota 103. Opzione Donna.
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Bari, 3 gennaio 2024
E' stata pubblicata il 30 dicembre 2023 la Legge 213/2023 avente per oggetto Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. Si tratta della c.d. Finanziaria 2024. Contiene disposizioni diverse in materia di lavoro e previdenza, di cui vi diamo conto qui sotto.
Ma iniziamo con qualche dato macro aggregato.
La manovra di finanza pubblica vale complessivamente poco meno di 24 miliardi (finanziati per oltre 15 miliardi con l’extragettito derivante dal ricorso allo scostamento di bilancio ed il resto con tagli alla spesa pubblica).
Il giudizio della CISL FP su questa manovra è articolato.
Esprimiamo una valutazione positiva per quanto riguarda le risorse destinate per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici e per il rifinanziamento del S.S.N., nonché sulla conferma del taglio del cuneo fiscale per i redditi medio bassi
Le risorse stanziate garantiscono la stabilità dei rinnovi contrattuali, scongiurando il rischio di un nuovo blocco contrattuale o di un rinvio della tornata negoziale 2022 -2024. La manovra destina 8 miliardi dei 24 complessivi al lavoro pubblico e alla sanità (5 miliardi sono stanziati per il rinnovo dei contratti collettivi dei dipendenti dello Stato e 3 miliardi per il rifinanziamento del Sistema Sanitario Nazionale).
Ciò consentirà di riconoscere aumenti superiori a quelli delle tornate contrattuali 2019-2021 e 2016-2018, contrastando la riduzione del potere di acquisto delle retribuzioni, dovuta alla crescita dell’inflazione.
Grazie alla scelta della Cisl di mantenere aperto il dialogo sociale con il Governo, viene modificato l’art. 33 del disegno di legge finanziaria, limitando l’impatto negativo delle misure sui rendimenti previdenziali dei dipendenti iscritti alle casse Cpdel e Cpug . I tagli ai rendimenti previdenziali sulle quote di pensione maturate prima del 1/01/1996 non si applicheranno, infatti, a coloro che acquisiscono i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2023 e a coloro che accederanno al pensionamento con i requisiti di vecchiaia (67 anni) o collocati d’ufficio in pensionamento per raggiunti requisiti ordinamentali. La riduzione dei rendimenti sulle quote di pensione maturate fino al 31/12/1995 rimarrà in caso di accesso alla pensione anticipata con un un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, a prescindere dall’età anagrafica.
Esprimiamo dunque una valutazione negativa sulle misure relative ai tagli ai rendimenti previdenziali per gli iscritti alle casse Cpdel e Cpug.
LAVORO PUBBLICO
Incremento risorse per i rinnovi contrattuali del triennio 2022 -2024
Vengono stanziati 3 miliardi di euro per il 2024 e 5 miliardi di euro annui dal 2025. Tali risorse vanno ad incrementare quelle stanziate, per il triennio 2022-2024, con la legge di bilancio 2023, portandole a 3,5 miliardi di euro per il 2024 e a 5,5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2025. L’incremento si aggiunge ai 2 miliardi di euro stanziati per il 2023 dal Decreto Anticipi per finanziare l’incremento dell’indennità di vacanza contrattuale in favore del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali.
Viene stabilito a decorrere dal 1° gennaio 2024 l’incremento dell’indennità di vacanza contrattuale di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale. Per il 2024, tale importo incrementale è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nel 2023.
Comparto Sanità
Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale
E' stabilito un incremento di 3 miliardi di euro per l’anno 2024, di 4 miliardi di euro per l’anno 2025 e 4,2 miliardi di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale sanitario del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN
E' stata estesa fino al 31 dicembre 2026 la normativa in materia di utilizzo delle prestazioni aggiuntive per il personale infermieristico del comparto, incrementando anche la tariffa oraria massima fissata per il personale infermieristico che svolge prestazioni aggiuntive, portandola dal precedente limite di 50 auro a un massimo di 60 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
Misure per l’abbattimento delle liste d’attesa
Per l’abbattimento delle liste d’attesa, regioni e provincie autonome possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, co. 14, primo periodo, del Dl. 95/2012, ossia in deroga al tetto di spesa (che oggi è pari alla spesa consuntivata nel 2011 diminuita del 2%). Il nuovo tettp è pari al valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l’anno 2024, di 3 punti percentuali per l’anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall’anno 2026.
Ulteriori misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e dell’assistenza territoriale
E' stato stabilito incremento di 250 milioni di euro per l’anno 2025 e di 350 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, a valere sul finanziamento del Ssn, della spesa massima autorizzata per il potenziamento dell’assistenza territoriale in relazione ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente. Pertanto, tale personale è reclutabile anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli che determina un maggior costo.
Comparto Funzioni centrali
Incremento fondo risorse decentrate del personale non dirigente dell’Amministrazione civile dell’interno
Al fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nei settori delle verifiche antimafia, della depenalizzazione e dell’immigrazione dal personale dell’Amministrazione civile dell’interno, è stabilito un incremento del fondo risorse decentrate del personale non dirigente pari a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, in deroga al tetto previsto dall’articolo 23, comma 2, d.lgs. 75/2017.
Reclutamento di personale presso il Ministero dell’interno
Il Ministero dell’interno è autorizzato a reclutare, per gli anni 2024 e 2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, centodiciotto unità dell’area dei funzionari. A tal fine, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, è possibile avviare nuove procedure concorsuali pubbliche o scorrere le vigenti graduatorie.
Rafforzamento delle capacità amministrative del MASAF
Sono stanziati 2 milioni di euro a decorrere dal 2024 da destinare all’indennità del personale del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).
Comparto Funzioni locali
Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali
Le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 2024 dalle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dalle città metropolitane, province, unioni dei comuni e comuni appartenenti a tali regioni e dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, già autorizzate ai sensi dell’art. 19 del D.L. 124/2023, avvengano in deroga alle vigenti facoltà assunzionali. (L'art. 19 del D.L. 124/2023 ha autorizzato tali amministrazioni, a decorrere dal 2024, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione, da inquadrare nell’area dei funzionari prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni locali, ovvero della categoria A del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri.)
Sessione straordinaria del corso concorso di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale
Il Ministero dell'interno organizzerà, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione, per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, una sessione straordinaria del corso - concorso. A tale sessione straordinaria sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso, ai fini dell’ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l’ordine della relativa graduatoria.
Il servizio è erogato su appuntamento contattando le sedi provinciali o il numero verde gratuito 800.800.730
NORME TRASVERSALI PUBBLICO/PRIVATO
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (taglio del cuneo contributivo)
Il comma 15 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023.
Tale esonero è pari al 6 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.
In entrambi i casi la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità e i limiti di importo mensile sono considerati al netto del rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Misure in materia di congedi parentali
In aggiunta al primo mese di congedo parentale indennizzato all’80 per cento della retribuzione entro il sesto anno di vita del bambino (per i lavoratori pubblici l’indennizzo del primo mese è pari al 100 per cento della retribuzione fino ai 12 anni del figlio), è stabilito il riconoscimento di un’indennità pari al 60 per cento (in luogo dell’attuale 30 per cento) per un ulteriore mese, entro il sesto anno del figlio. Per il solo anno 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80per cento della retribuzione, invece che al 60 per cento. La norma si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2023.
Misure di esenzione dei fringe benefits dal reddito imponibile
E' prevista, limitatamente al periodo d’imposta 2024, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile per i beni ceduti e i servizi prestati ai lavoratori dipendenti (fringe benefits). Viene elevato il limite complessivo di esenzione da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti. Sono incluse nel regime di esenzione le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
I datori di lavoro provvedono all’attuazione del regime più favorevole previsto dalla norma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie.
Il limite di esenzione a 2.000 euro si applica se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avere diritto a beneficiarne, indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a carico.
Decontribuzione delle lavoratrici con figli
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici del settore pubblico e privato madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. In via sperimentale, per l’anno 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
LAVORO PRIVATO
Detassazione premi di produttività e partecipazione agli utili d’impresa
La Legge di Bilancio 2024 estende ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024 la riduzione dell’aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali da 10 a 5 punti percentuali. La misura di detassazione, già prevista nel 2023, riguarda premi di produttività e somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa in favore dei lavoratori del settore privato. Il limite annuo di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario è pari a 3.000 euro lordi, elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. L’applicazione del regime più favorevole è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione dei premi e degli utili, a 80.000 euro.
Assunzione vittime di violenza nel settore privato
Al fine di favorirne l’inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100 per cento, in favore dei datori di lavoro privati, che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà. Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di 24 mesi, se l'assunzione è a tempo indeterminato, di 12 mesi, se è a termine, e di 18 mesi, se il contratto è trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.
PREVIDENZA
Criteri di calcolo delle quote retributive di trattamento pensionistico e termini di decorrenza iniziale del trattamento per i casi di pensionamento anticipato nei regimi delle Casse CPDEL e CPUG
La Finanziaria 2024 dispone, a partire dal 1 gennaio 2024, il taglio delle aliquote di rendimento (con le modifiche apportate alla tabella di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 965) per i lavoratori iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG). In particolare per i casi in cui l’anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni, i valori dell’aliquota di rendimento sono quelli indicati all’Allegato II alla legge di bilancio. Per i casi di anzianità contributiva superiori a 15 anni, l’aliquota di rendimento resta pari a quella già prevista dalla tabella di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 965.
La scelta di mantenere aperto il dialogo con il Governo ha consentito di pervenire ad un miglioramento delle norme originariamente previste. La norma, infatti, a seguito delle modifiche apportate in Senato prevede che la riduzione delle aliquote non si applicherà ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di accesso al pensionamento col requisito di vecchiaia (67 anni) oppure in caso di collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento dei limiti di età o dell'anzianità massima di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (nel caso specifico, per il personale iscritto alla Cpdel al contestuale raggiungimento dei 65 anni di età e del requisito contributivo previsto per l'accesso al pensionamento anticipato).
La riformulazione della norma ha inoltre alleggerito il taglio delle aliquote per i dipendenti iscritti alla Cpdel che cessano l’ultimo rapporto di lavoro come infermieri. Per tutti questi il taglio delle aliquote viene ridotto in misura pari ad un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo rispetto alla prima decorrenza utile (quindi per ogni mese di posticipo rispetto alla apertura della finestra).
La norma posticipa, per gli iscritti alle Casse summenzionate, la decorrenza del trattamento pensionistico nel caso di accesso al pensionamento anticipato con il requisito contributivo indipendente dall’età anagrafica. La modifica concerne i trattamenti anticipati i cui requisiti siano maturati dopo il 31 dicembre 2024 e prevede un allungamento progressivo – in relazione all’anno in cui si maturi il requisito per il pensionamento – del termine dilatorio vigente pari a tre mesi (la cosiddetta “finestra”). In particolare il trattamento decorre 4 mesi dopo se il requisito è maturato entro il 31/12/2025; 5 mesi dopo se il requisito è maturato entro il 31/12/2026; 7 mesi dopo se il requisito è maturato entro il 31/12/2027; 9 mesi dopo se il requisito è maturato entro il 31/12/2028.
Limiti massimi di permanenza in servizio per i dirigenti medici e sanitari e gli infermieri del SSN e per i medici dell’INPS e dell’INAIL
la Finanziaria modifica i limiti massimi di permanenza in servizio per i dirigenti medici e gli altri dirigenti del ruolo della dirigenza sanitaria degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e per gli infermieri dipendenti dai medesimi enti ed aziende. Si prevede che tali soggetti possano presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo anagrafico di settanta anni. Al fine di assicurare un efficace e tempestivo assolvimento delle funzioni relative agli accertamenti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni di competenza dell’INPS e dell’INAIL, la Finanziaria a decorrere dal 1 gennaio 2024, modifica i limiti massimi di permanenza in servizio per i medici di ruolo dell’INPS e dell’INAIL, prevedendo la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per la permanenza in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.
Requisiti, termine di decorrenza e misura dei trattamenti pensionistici dei lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995
La Finanziaria modifica alcuni aspetti relativi al trattamento pensionistico di vecchiaia con riferimento ai lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31 dicembre 1995 (lavoratori che rientrano nel sistema contributivo integrale). In particolare:
• l’importo minimo del trattamento pensionistico maturato posto come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia (finora pari a 1,5 volte la misura dell’assegno sociale) viene ridotto in misura pari all’ importo dell'assegno sociale ferma restando l’ipotesi di un valore più elevato in base alle variazioni medie quinquennali del prodotto interno lordo;
• l’importo minimo del trattamento pensionistico maturato posto come condizione per il riconoscimento della pensione anticipata (finora pari a 2,8 volte la misura dell’assegno sociale) viene stabilito pari a 3,0 volte l’assegno sociale per le donne senza figli e per gli uomini; 2,8 volte per le donne con un figlio (con conferma, in tal caso, della norma vigente); 2,6 volte per le donne con almeno due figli. Resta ferma l’ipotesi di un valore più elevato in base alle variazioni medie quinquennali del prodotto interno lordo;
• viene introdotto un limite di importo della pensione anticipata pari a cinque volte il trattamento minimo del regime generale INPS che trova applicazione fino al compimento del requisito ordinario per la pensione di vecchiaia (attualmente pari a 67 anni) anche nei casi in cui il regime pensionistico di appartenenza preveda un requisito anagrafico diverso per la pensione di vecchiaia. Viene inoltre previsto che il trattamento anticipato decorra dal quarto mese successivo alla data di maturazione dei relativi requisiti.
Riscatti a fini pensionistici di periodi non coperti da contribuzione
Le nuove norme introducono in via sperimentale per il biennio 2024-2025, con riferimento ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (e rientranti, quindi, nel sistema di calcolo contributivo integrale), la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi, precedenti la data del 1° gennaio 2024, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo. Tale possibilità, ammessa con riferimento alle forme pensionistiche relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e ad agli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell'INPS, viene ammessa a condizione che i periodi temporali oggetto di riscatto siano compresi tra l’anno del primo contributo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditati. L’eventuale successiva acquisizione di un’anzianità contributiva precedente il 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d'ufficio del riscatto, con conseguente restituzione dei contributi.
La facoltà, esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado, non è riconosciuta ai soggetti titolari di un trattamento pensionistico diretto.
Il versamento dell’onere può essere effettuato al regime previdenziale di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro (senza applicazione di interessi). La rateazione dell’onere non è ammessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l'immediata liquidazione della pensione (diretta o in favore di superstiti) o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora tali ipotesi si verifichino nel corso del periodo di pagamento, la somma ancora dovuta è versata in unica soluzione.
Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato, mediante la destinazione, a tal fine, dei premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, le somme non rientrano nella base imponibile fiscale né del datore né del lavoratore.
Opzione Donna
La Finanziaria 2024, modificando l’articolo 16 del D.L. n. 4/2019 eleva il requisito dell’età anagrafica (da 60 a 61 anni) previsto per la fruizione dell’istituto “Opzione Donna”. A seguito della modifica apportata l’accesso anticipato al trattamento pensionistico, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, è ammesso per le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2023 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, abbiano, alla medesima data, un’età anagrafica di almeno 61 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. Per tali lavoratrici la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessantuno anni si applica a prescindere dal numero di figli.
Disposizioni in materia di pensione anticipata cd. Quota 103
la Finanziaria estende al 2024 le disposizioni in materia di pensione anticipata (cd Quota 103). Di conseguenza in via sperimentale, anche per il 2024, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2024 può essere esercitato anche successivamente a tale data.
Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2024 il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal d. lgs. 180/1997 e in ogni caso la misura mensile del trattamento, per i mesi di trattamento corrisposti prima della decorrenza ipotetica in base al requisito ordinario per la pensione di vecchiaia (pari attualmente a 67 anni), non può essere superiore a quattro volte il trattamento minimo pensionistico del regime generale INPS.
Per i soggetti che maturino i requisiti inerenti alla quota 103 successivamente al 31 dicembre 2023, la decorrenza del relativo trattamento pensionistico non può essere anteriore, nel caso di lavoratori privati, al primo giorno dell’ottavo mese successivo a quello di maturazione dei requisiti medesimi e, nel caso di dipendenti pubblici, al primo giorno dopo la data di compimento del nono mese successivo alla suddetta maturazione, con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi.
Continueremo a lavorare affinché nei prossimi mesi il dialogo con il Governo e le forze politiche di maggioranza consentano di migliorare il quadro complessivo di finanza pubblica
sul quale agiscono le pubbliche amministrazioni. In particolare, è necessario rafforzare le capacità assunzionali in tutti i comparti pubblici da noi seguiti; superare i vincoli, divenuti ormai insostenibili, sulla spesa potenziale del personale e sui trattamenti economici accessori; estendere anche ai dipendenti pubblici le agevolazioni fiscali sui premi di risultato erogati tramite i contratti collettivi integrativi e sul welfare contrattuale; introdurre clausole sociali che consentano di condizionare gli accreditamenti e le convenzioni alle strutture private del servizio sanitario nazionale al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle OO.SS. più rappresentative, garantendo uguali diritti e uguali retribuzioni nel caso di stesse mansioni.
# Finanziaria # 2024 # lavoro # previdenza
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