ISEE 2023. Il 31 Dicembre scadono gli ISEE. Necessario rinnovarli da Gennaio
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- 28 dic 2022
- Tempo di lettura: 1 min
Il CAF CISL pronto a supportare i cittadini.

28 Dicembre 2022
I cittadini interessati alle prestazioni sociali agevolate legate al reddito possono recarsi agli sportelli del Caf Cisl per compilare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU).
Ricordiamo che il servizio di assistenza per l'ISEE è completamente gratuito presso i CAF CISL.
La dichiarazione può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno, ma ha comunque validità fino al 31 dicembre (anche un Isee elaborato nel mese di dicembre scade a fine anno). Dunque, se hai presentato un ISEE nel corso dell'anno 2022, devi comunque rinnovarlo a partire da Gennaio 2023, a prescindere da quando ha presentato quello 2022.
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È comunque possibile presentare una nuova dichiarazione (Isee corrente) quando, nel periodo di validità della dichiarazione, intervengono fatti che mutano la composizione e/o la situazione economica del nucleo familiare (ad esempio, in caso di perdita del lavoro).
Clicca sulle rispettive voci per i dettagli su ISEE Corrente e ISEE Università
ISEE Corrente
L'ISEE corrente permette di aggiornare il valore ISEE dei cittadini per i quali è peggiorata la situazione lavorativa o economica rispetto a quella di due anni prima, riferimento per l'Isee ordinario.
Per accedere all’ISEE Corrente deve essersi verificata:
una variazione dell’attività di lavoro autonomo o dipendente (o di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti IRPEF),
in alternativa una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%
una diminuzione del patrimonio mobiliare - immobiliare del nucelo familiare (cioè conti correnti, case ecc) di oltre il 20%, tra quanto posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente e quanto indicato nell'isee ordinario (2 anni prima).
L’ISEE Corrente pertanto si può ottenere sia per una perdita dell’attività lavorativa e/o reddituale sia per una perdita del patrimonio. In caso di riduzione dell’attività lavorativa e perdita patrimoniale, nell’ISEE corrente potranno essere inserite entrambe al fine di ottenere un ISEE corrente che evidenzi il disagio rispetto alle variabili economiche dei due anni precedenti inserite sulla DSU ordinaria (ISEE ordinario).
Scadenze:
In caso di perdita di attività di lavoro e/o reddito l'Isee corrente può essere presentato dal 1 gennaio di ogni anno, dopo aver elaborato la DSU ordinaria, e ha validità di 6 mesi dalla data di sottoscrizione. Se in presenza di ISEE corrente valido, un componente trova nuova occupazione e/o fruisce di nuovi trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fine IRPEF, è necessario presentare nuovo ISEE corrente entro due mesi dall’inizio della variazione.
In caso di perdita del patrimonio l'isee corrente può essere presentato dal 1 aprile di ogni anno e ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione.
Se l'Isee corrente presenta sia la perdita di attività di lavoro e/o reddito che perdita del patrimonio portà essere presentato dal 1 aprile e la scadenza sarà il 31 dicembre.
Per elaborare l'Isee Corrente servono questi documenti:
l'ISEE ordinario
certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa (lettera di licenziamento, chiusura partita IVA ecc.) o la variazione del trattamento (comunicazione con data e tipo di variazione)
indicazione di quanto percepito nei 12 mesi precedenti alla presentazione dell’isee corrente (buste paga, certificazione lavoro autonomo) compresi i trattamenti assistenziali previdenziali e indennitari a qualunque titolo, percepiti da amministrazioni pubbliche, incluse le carte di debito assistenziali (es: Bonus percepiti, Reddito di cittadinanza, Assegni Familiari etc)
per la perdita del patrimonio (mobiliare e immobiliare) occorre produrre al documentazione del patrimonio riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, per i conti correnti deve essere comunicato saldo e giacenza media.
ISEE Università
L'Isee Università è la certificazione che gli studenti devono presentare quando si iscrivono all'anno accademico per calcolare il pagamento delle tasse universitarie in base alla propria capacità contributiva. Le università suddividono infatti gli studenti in fasce, a ognuna delle quali corrisponde un importo specifico delle tasse. Il documento è necessario anche in fase di richiesta di borse di studio.
Se non si presenta l'attestazione Isee, l'università applicherà l'aliquota massima, quindi chi non deve richiedere agevolazioni non è tenuto a presentare nulla.
Rispetto alla definizione del nucleo familiare, ai fini dell’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, lo studente è considerato autonomo si verificano due condizioni e cioè se:
lo studente è residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro: si deve pertanto verificare se la residenza dello studente è da almeno due anni diversa da quella dei suoi genitori (o più in generale della sua famiglia di origine) e comunque che tale residenza diversa non sia in immobile di proprietà di uno dei membri del nucleo familiare originario;
lo studente presenta un’adeguata capacità di reddito: per valutare l’adeguata capacità di reddito, si deve fare riferimento alle disposizioni dell’università che disciplinano la richiesta della prestazione; al momento in cui si scrive la soglia è fissata in 9.000 euro. L’adeguata capacità di reddito deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario. Se tuttavia questi è coniugato, la predetta soglia per l’adeguatezza della capacità di reddito deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente universitario.
Se si verificano entrambe le condizioni, lo studente è considerato autonomo e non è necessario inserire ulteriori dati. Lo studente, invece, non è considerato autonomo al fine della richiesta di prestazioni del diritto allo studio universitario nel caso in cui nessuna delle suddette condizioni si sia verificata o se ne sia verificata solo una. In tal caso, lo studente, pur non avendo incluso i genitori nel nucleo familiare per l’Isee ordinario, è da considerarsi come parte del nucleo familiare di essi; cioè è come se, ai fini delle prestazioni per il diritto allo studio universitario, venisse “attratto” nel nucleo della famiglia di origine.
Ricorda che l'ISEE è essenziale per ottenere l'Assegno Unico Universale per i figli a carico
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