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Decreto Lavoro: buste paga più pesanti col taglio del cuneo

Da Luglio a Dicembre il taglio del cuneo fiscale (contributivo) porterà fino a 107 euro in più nelle buste paga



Banconote Euro


Bari, 27 giugno 2023


L'effetto del Decreto Lavoro sulle buste paga si vedrà già dal mese di luglio. Si tratta di un provvedimento una tantum, della durata di 6 mesi, varato dal Governo che prevede il taglio del cuneo contributivo.


La norma è valida sia per i dipendenti pubblici che per i dipendenti privati.


L’articolo 39 del Decreto, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, aumenta la percentuale di esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati (già prevista dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n.197) portandola dal 2 al 6 per cento, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro, e dal 3 al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro. La norma specifica che resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.


Dunque ciò che la stampa chiama "taglio del cuneo fiscale", più precisamente altro non è che un ampliamento del taglio del cuneo contributivo.

Ve ne avevamo parlato qui e qui. Il taglio del cuneo contributivo è in vigore da Gennaio 2022, e all'epoca valeva solo lo 0,8%. La misura del taglio è stata aumentata da Luglio 2022 fino al 2% e al 3% (secondo i redditi).


Occhio dunque. Il passaggio del taglio dal 2% al 6% e dal 3% al 7% vale solo per 6 mensilità: da luglio a dicembre. Per le altre mensilità e per la tredicesima, resta il taglio solo del 2% e del 3%.

Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 224 euro;

  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 160 euro.

Nelle ipotesi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l’importo di 224 euro (per l’applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l’applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate.


 
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