Finanziaria 2023: novità su lavoro e previdenza
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- 29 dic 2022
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Lavoratori fragili. Stabilizzazioni in Sanità. Indennità per ANPAL e INL. Indennità Congedo Parentale. Decontribuzione dal 2% al 3%. Quota 103. Opzione Donna

Roma, 29 dicembre 2023
Il Senato nella mattinata di oggi ha approvato in via definitiva la Legge di Bilancio 2023 che vale circa 35 miliardi di euro, di cui il 60 per cento (21 miliardi circa) destinato a fronteggiare l’emergenza energetica attraverso la proroga e l’ampliamento degli aiuti a famiglie e imprese fino al 31 marzo 2023. La legge introduce numerose novità in materia di lavoro e previdenza. Vediamole (clicca su ciascuna voce per leggere i dettagli)
NORME TRASVERSALI PUBBLICO/PRIVATO
Lavoratori fragili (Art. 1 comma 306) - Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità previste dal D.M. 4 febbraio 2022, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.
LAVORO PUBBLICO
Emolumento accessorio una tantum (Art. 1, commi 330-333) - L’art 1 commi da 330 a 333, incrementa di 1 miliardo di euro, per il solo 2023, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale del triennio 2022-2024 e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. Tale incremento è volto all’erogazione, esclusivamente nel 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondersi per tredici mensilità, determinato nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale gli oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci. Le somme saranno ripartite, nel 2023, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023 (comma 333)
Comparto Sanità
Stabilizzazione del personale sanitario e sociosanitario del SSN (Art. 1 comma 528) - L’articolo 1, comma 528, apporta modifiche all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 estendendo al 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) il termine di scadenza entro cui gli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, possono assumere a tempo indeterminato personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche non più in servizio, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, a condizione che abbia maturato al 31 dicembre 2023 (termine così modificato rispetto al vigente 30 giugno 2022), almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.
Incremento dell’indennità di pronto soccorso (Art. 1 comma 526) - La norma dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un incremento delle risorse destinate all’erogazione dell’indennità di pronto soccorso di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto. Per la disciplina della specifica voce indennitaria si rinvia all’art. 107 comma 4 del ccnl Sanità 2019-2021.
Adeguamento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (Art. 1 comma 535) – L’art. 1 comma 535, dispone un incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard stabilito dalla legge di Bilancio 2022 pari a 2.150 milioni per l’anno 2023, 2.300 milioni per il 2024 e 2.600 milioni a decorrere dall’anno 2025. In particolare, per il 2023, una quota-parte dell’incremento pari a 1.400 milioni è destinata a far fronte ai maggiori costi dovuti all’aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Si prevede che al riparto accedano tutte le regioni e province autonome, indipendentemente dal concorso al finanziamento sanitario corrente.
Incremento della quota premiale sulle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale (Art. 1 comma 544) - La norma definisce per l’anno 2022 una quota premiale pari allo 0,40 per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del SSN per le regioni che adottino misure idonee a garantire l’equilibrio di bilancio, tra cui l’istituzione di una Centrale regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi per predeterminati volumi stabiliti con apposito decreto.
Comparto Funzioni centrali
Armonizzazione indennità amministrazione per il personale dell’ANPAL e dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Art. 1, commi 334-337) – La norma reca disposizioni finalizzate ad armonizzare i trattamenti economici accessori del personale delle aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale delle politiche attive a quelli del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
A tal fine, a decorrere dal 2023, si dispone che:
le indennità di amministrazione spettanti a tale personale sono riconosciute nella misura delle medesime indennità spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come rideterminate secondo i criteri fissati dal CCNL 2019-2021 del comparto funzioni centrali sottoscritto il 9 maggio 2022 (comma 334)
il differenziale stipendiale di cui all’art. 52, co. 4, del CCNL funzioni centrali 2019-2021 è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell’indennità di amministrazione del personale delle aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022 (comma 335)
Il comma 336 dispone, a decorrere dal 2023, l’incremento dei fondi dell’INL e dell’ANPAL per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti.
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Art. 1 commi 575-577) - Al fine di perseguire l’armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall’anno 2023, al personale dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essa applicabile può essere riconosciuta l’indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell’università e della ricerca appartenente alle Aree corrispondenti, come rideterminate in base ai criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali.
Per lo stesso personale e con la stessa decorrenza di cui al comma 575 il differenziale stipendiale previsto dall’articolo 52, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali può essere rideterminato considerando nel calcolo l’indennità di amministrazione del personale del Ministero dell’università e della ricerca appartenente alle aree, nelle misure previste alla data del 31 ottobre 2022. Per le stesse finalità, a decorrere dall’anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca possono essere incrementati di 16.683 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 19.777 euro per il personale dirigenziale di livello non generale.
Servizi informatici strumentali al servizio nazionale della riscossione (Art. 1 commi 258-263) – La norma prevede che l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasferisca entro il 31 dicembre 2023 le attività relative all’esercizio dei sistemi ICT, demand & delivery riscossione enti e contribuenti, demand & delivery servizi corporate, a Sogei S.p.a., mediante cessione del ramo di azienda. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative della cessione. Il personale con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (a cui – lo ricordiamo – non si applica il CCNL del comparto delle funzioni centrali), assegnato alle specifiche unità che compongono il ramo di azienda alla data della cessione, è trasferito alla società SOGEI Spa senza soluzione di continuità, con applicazione della contrattazione collettiva di primo e di secondo livello applicata presso la SOGEI Spa.
Fondo per Ministeri per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato (Art. 1, commi 891-893) – Al fine di potenziare le competenze delle amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, è istituito un Fondo con una dotazione pari ad euro 20 milioni per il 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni a decorrere dal 2025. A partire dall’anno 2024, almeno per l’80 per cento, il Fondo è destinato al finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area dei funzionari prevista dal Ccnl Funzioni centrali 2019-2021 in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle vacanze di organico. Il fondo andrà ripartito, su richiesta delle predette amministrazioni interessate, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
Autorizzazioni ad assumere relative ad alcuni Ministeri:
Ministero delle imprese e del made in Italy (Art. 1 comma 446)
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Art. 1, comma 452)
Ministero della Giustizia (Art. 1, commi 867-869)
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Art. 1 commi 712- 716)
Ministero dell’Economia e delle finanze (Art. 1, commi 726 e 727)
Corte dei Conti (Art. 1, commi 896-897)
Incremento Fondi e disposizioni sul trattamento accessorio
Agenzia delle entrate (Art. 1 comma 883)
Risorse per il trattamento accessorio del personale del Ministero della salute (Art. 1 comma 537)
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Art. 1 commi 436 – 438)
Comparto Funzioni locali
Proroga dello stato di emergenza e stabilizzazione del personale dei Comuni impegnato nelle operazioni di ricostruzione - I commi 738-745 e 749-761 recano una serie di disposizioni di proroga di alcuni termini in scadenza al 31 dicembre 2022, relativi a misure che riguardano i territori colpiti dagli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016. In particolare il comma 739 proroga al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria dell’emergenza per gli eventi sismici previsto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 189/2016, incluse le dotazioni di personale degli Uffici speciali per la ricostruzione postsisma 2016, della Struttura del Commissario straordinario, dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile, nei limiti di spesa previsti per l’anno 2022. Il comma 740 consente al Commissario straordinario di destinare, con propri provvedimenti, ulteriori unità di personale per gli Uffici Speciali per la Ricostruzione (USR), per gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A e con Fintecna S.p.A., nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2023. Il comma 761 consente una riapertura dei termini per accedere al Fondo relativo alla stabilizzazione del personale degli enti locali impegnato nelle operazioni di ricostruzione a seguito dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016 prevista dall’art. 57 del D.L. 104/2022.
Disposizioni in materia di segretari comunali (Art. 1 commi 825-828) La norma, in deroga alla disciplina vigente, autorizza ad iscrivere all’Albo dei segretari comunali e provinciali anche i borsisti non vincitori ma risultati idonei al termine del corso-concorso del 2021, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti PNRR e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria (comma 825). Per le stesse finalità e, in particolare, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall’anno 2023 e fino al 31 dicembre 2026 le risorse del fondo del Ministero dell’interno istituito a copertura dei costi delle assunzioni a tempo determinato di personale tecnico di supporto per l’attuazione del PNRR possono essere destinate anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali. La durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere su tali risorse non può eccedere la data del 31 dicembre 2026. (comma 828).
LAVORO PRIVATO
Elevamento indennità per congedo parentale (Art. 1 comma 359) – La norma, con riferimento ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dispone un elevamento della misura dell’indennità per congedo parentale dal trenta per cento all’ottanta per cento, limitatamente ad un periodo non superiore ad un mese compreso entro il sesto anno di vita del bambino - ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento – fruibile, in via alternativa, dalla madre o dal padre. La misura si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo obbligatorio di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. Si ricorda che tutti i vigenti ccnl dei comparti Funzioni centrali, Funzioni locali e Sanità già stabiliscono un trattamento di miglior favore, in quanto prevedono per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, che i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, siano retribuiti per intero.
Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti (Art. 1 comma 63) - La norma dispone la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa erogati nell’anno 2023 ai lavoratori dipendenti del settore privato. Si ricorda che la misura originariamente prevista dall'articolo 1, comma 182, della legge di stabilità 2016, è applicabile entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi (innalzato a 4 mila euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro), e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 80.000 nell'anno precedente quello di percezione delle sopra citate somme.
Esoneri contributivi per assunzioni di determinati soggetti (Art1, commi 294-299) - La norma introduce alcune misure di esonero contributivo riconosciute ai datori di lavoro privati per le assunzioni, effettuate nel 2023, di determinati soggetti. In particolare:
Il comma 294 riconosce ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a loro carico - con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua
Il comma 297 estende alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, effettuate nel corso del 2023, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022 dall’articolo 1, comma 10, della L. 178/2020.
Il comma 298 estende alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate nel corso del 2023, l’esonero contributivo totale già previsto dall’articolo 1, comma 16, della L. 178/2020 per le medesime assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022.
Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (Art. 1 comma 342) - L’articolo 1, comma 342 con riferimento alle prestazioni di lavoro occasionale eleva da cinque a dieci mila euro l’anno il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore e ne ammette il ricorso da parte degli utilizzatori con un numero di lavoratori a tempo indeterminato fino a dieci.
TERZO SETTORE
Contributo Confederazione Misericordie d’Italia (Art. 1 comma 356) - Il comma 356, autorizza la spesa complessiva di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, con la finalità di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, dei prodotti energetici e dei beni di consumo, nonché per il sostegno delle organizzazioni di volontariato impegnate nel trasporto sanitario, anche emergenziale, e nel mantenimento di presidi di coesione sociale, di soccorso e contrasto a situazioni di svantaggio sociale.
Contributo straordinario in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Art. 1 commi 366-368) - I commi da 366 a 368 recano uno stanziamento di 5 milioni di euro per il 2023, al fine di riconoscere un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, in regime semiresidenziale o residenziale, in favore di anziani; il contributo è determinato - secondo i criteri da definire con decreto attuativo - in proporzione all'incremento dei costi sostenuti per l’energia termica ed elettrica nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021.
PREVIDENZA E PENSIONI
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (Articolo 1, comma 281) - L’articolo 1, comma 281 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, pari al 2 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 3 per cento se la medesima retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro. In entrambi i casi la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità, e i suddetti limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche che non subisce decurtazioni.
Disposizioni in materia di pensione anticipata (Articolo 1, commi 283-285) - La norma introduce, in via sperimentale per il 2023, una ulteriore fattispecie di diritto al trattamento pensionistico anticipato - denominata pensione anticipata flessibile - per i lavoratori dipendenti pubblici e privati che si aggiunge - come possibilità alternativa - alle ipotesi in cui, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata. Il diritto al trattamento previsto dalla norma si consegue al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni (cosiddetta quota 103).
I termini dilatori per la decorrenza del trattamento riconosciuto in base alla fattispecie sperimentale sono i seguenti:
i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 hanno diritto al trattamento a decorrere dal 1° aprile 2023, ovvero, se dipendenti pubblici, dal 1° agosto 2023, con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi
i soggetti che maturino i requisiti successivamente al 31 dicembre 2022 conseguono il diritto al trattamento a decorrere dal quarto mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, ovvero, se dipendenti pubblici, dal settimo mese successivo - e in ogni caso non prima del 1° agosto 2023 -, con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi.
Si specifica che i termini temporali per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato in base alla cd. quota 103 decorrono solo con riferimento alla data in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle altre forme di pensione anticipata.
Per i dipendenti pubblici il possesso dei requisiti per l'accesso al pensionamento in base alla misura sperimentale in commento non costituisce motivo di collocamento a riposo di ufficio, pur in caso di compimento del limite anagrafico per tale collocamento. La norma garantisce al soggetto la possibilità di rimanere in servizio oltre tale limite, fermo restando il successivo collocamento a riposo di ufficio in caso di conseguimento dei requisiti posti da altre fattispecie di riconoscimento del pensionamento anticipato ovvero fino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa (art. 1 commi 286-287) - La norma prevede la facoltà, per il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato posti dalla disciplina transitoria – cfr. sopra - relativa alla cosiddetta quota 103, di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito. Si demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2023) della presente legge, la definizione delle modalità attuative della norma in esame.
Ape sociale (Art. 1 commi 288-291) - Si dispone la proroga fino al 31 dicembre 2023 della disciplina relativa all’APE sociale ex art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Inoltre viene confermata anche per il 2023 la possibilità per gli appartenenti alle categorie professionali individuate all’allegato 2, annesso alla legge di bilancio 2022* (ulteriori rispetto a quelle già individuate dall’elenco di cui all’allegato C) alla l. 232/2016)** di accedere all’Ape sociale qualora svolgano tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.
* Segnaliamo per i settori di nostro interesse le seguenti categorie professionali “Tecnici della salute” “Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali” “Portantini e professioni assimilate”
** Ricordiamo che tra le specifiche attività lavorative gravose indicate nell’elenco di cui all’Allegato C alla legge 232/2016 sono previste quelle relative al “Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni” “Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza” “Insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido
Opzione Donna (Art. 1 comma 292) - La norma consente di accedere al trattamento pensionistico anticipato denominato “Opzione donna” a favore delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, un’età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti
abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%
siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. In tale ipotesi il requisito anagrafico è ridotto a 58 anni.
Pur mantenendo invariati i saldi, l’impianto complessivo presenta alcuni significativi avanzamenti rispetto al testo iniziale. Miglioramenti che rispondono a nostre precise proposte avanzate tanto in occasione del confronto dello scorso 7 dicembre con il premier Meloni, quanto negli incontri che abbiamo tenuto, nel corso delle ultime settimane, con i gruppi parlamentari e i partiti di maggioranza e di opposizione.
Nel merito, pur in un contesto di oggettiva scarsità di risorse, riteniamo importante evidenziare:
l’incremento dall’80 all’85% dell’indicizzazione delle pensioni per gli assegni da 4 a 5 volte il trattamento minimo. Operazione che garantisce un adeguamento di circa 150 euro al mese per le pensioni tra i 2.000 e i 2.500 euro lordi
l’innalzamento da 20 a 25mila euro (1.933 euro lordi al mese) della soglia di reddito che beneficerà del taglio del cuneo fiscale al 3%. Intervento che, da solo, costa 613 milioni, 450 al netto degli effetti fiscal
l’aumento da 6.000 a 8.000 euro dell’esonero contributivo per le assunzioni e le stabilizzazioni di giovani under 36, donne svantaggiate e percettori del reddito di cittadinanza (al netto degli effetti fiscali 41,7 milioni nel 2023, 79,7 milioni nel 2024 e 57,1 milioni nel 2025)
il potenziamento dell’assegno unico universale, con un incremento dello stanziamento pari a 345,20 milioni nel 2023 e a 457,90 milioni nel 2024
la ridefinizione dei criteri per il congedo parentale con ulteriori 30 giorni indennizzati all’80%, che finalmente si rivolge sia alle mamme che ai papà. Il costo inizialmente quantificato in 117 milioni nel 2023 (178 nel 2024) per le sole mamme aumenta di 19 milioni nel 2023 (33 nel 2024) per l'estensione ai papà;
la riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti che passa dal 10 al 5 per cento sulle somme erogate nel 2023 sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa
l’aumento delle pensioni minime
il pacchetto di misure per il Sud che vale in tutto 1,6 miliardi, cifra finanziata attingendo dal Fondo Sviluppo e Coesione per crediti d’imposta, fiscalità di sviluppo e ZES
la cancellazione della norma che eliminava le multe per gli esercenti che rifiutavano di utilizzare il Pos sotto i 60 euro, con l’impegno a individuare soluzioni alternative per sostenere i costi delle commissioni bancarie.
Interventi che si aggiungono alle misure di emergenza contenute già nella prima stesura e che facevano parte delle nostre rivendicazioni: dal pacchetto famiglia all'innalzamento della soglia Isee a 15mila euro per gli sconti in bolletta; dal fondo per abbassare i prezzi sugli acquisti dei beni essenziali alla detassazione degli accordi di produttività; dall’incremento del prelievo sugli extraprofitti fino al superamento dello scalone Fornero per il 2023.
Progressi non scontati, frutto di una forte azione di pressing operata sul Governo e sulle forze politiche attraverso relazioni, mobilitazioni responsabili che ad ogni livello, in tanti luoghi di lavoro, su ogni territorio, la Cisl ha messo in campo in questi giorni. Iniziative culminate con l’importante Assemblea Nazionale di delegati e pensionati dello scorso 15 dicembre a Roma.
Da questo sforzo, oggi, ricaviamo un segnale importante, da valorizzare: la dimostrazione di come il dialogo, il confronto costruttivo, la responsabilità, siano le vie migliori per produrre risultati concreti rispetto alle sirene della demagogia e del conflitto fine a se stesso.
Pur mantenendo invariati i saldi, l’impianto complessivo presenta alcuni significativi avanzamenti rispetto al testo iniziale. Miglioramenti che rispondono a nostre precise proposte.
Con la stessa forza e coerenza, dobbiamo continuare a segnalare le criticità di alcune misure contenute nella Manovra, a partire da Opzione donna, voucher e flat-tax che, così come formulate, restano sbilanciate e inique. Ombre che dovranno essere affrontate e risolte con altri provvedimenti e in sede di negoziato con il Governo ai tavoli conquistati.
Dobbiamo incardinare investimenti e riforme elevando le risorse destinate alla sanità, alla scuola, alla ricerca, alla non autosufficienza, anche per coprire i tagli occulti determinati dall’aumento dell’inflazione. Occorre superare il precariato e stimolare nuove assunzioni stabili. Vanno affrontati i temi della marginalità sociale, del contrasto alla povertà, delle politiche attive, della formazione e dell’occupabilità: il Reddito di Cittadinanza non deve essere archiviato prima di introdurre un adeguato strumento alternativo che affronti queste criticità.
Della massima priorità è poi l’obiettivo di pervenire a un Patto anti-inflazione che dia vigore e prospettiva a una nuova politica dei redditi e ad una strategia redistributiva di coesione e sviluppo. Salari e pensioni vanno elevati abbassando le tasse sui lavoratori dipendenti e i pensionati, rispettando ed esaltando il principio di progressività dell’imposizione fiscale, mettendo al centro le relazioni industriali, rinnovando e innovando i contratti pubblici e privati, costruendo nuovi meccanismi di adeguamento all’inflazione reale, vigilando sulla speculazione, innalzando la produttività e riallocandone i frutti sui lavoratori.
Obiettivi su cui, come Paese, dobbiamo convergere da gennaio, attraverso un confronto serrato ai tavoli conquistati su pensioni, salute e sicurezza, politiche industriali, ai quali andranno subito affiancati spazi di confronto su fisco, mercato del lavoro, welfare e politiche sociali.
La Legge di Bilancio 2023, anche in ragione dei tempi compressi che ne hanno caratterizzato la gestazione, non è che il primo passo di quello che dovrà diventare un ben più ampio e solido cammino partecipato tra Governo e Parti sociali per rilanciare lo sviluppo del Paese secondo principi di equità e sostenibilità sociale.
Abbiamo un’occasione straordinaria rappresentata dal Pnrr, che non può essere sprecata. Occorre accelerare la messa a terra di tutti gli obiettivi potenziando la governance sociale dei processi decisionali.
Il traguardo è aprire un grande cantiere nazionale della corresponsabilità, le cui priorità sono state da noi definite e illustrate alle forze politiche di maggioranza e di opposizione attraverso l’Agenda sociale.
Su questo sfidiamo oggi il Governo, incalziamo le associazioni datoriali e tutti gli interlocutori sociali.
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