Analogie e differenze con il Bonus 200 Euro di Luglio 2022.
Bari, 30 Settembre 2022.
Molte fonti di stampa stanno diffondendo notizie in ordine al nuovo Bonus da 150 Euro previsto dal Decreto Aiuti ter.
E' bene tenere presente che INPS non ha ancora diffuso la consueta nota di indirizzo e pertanto, quindi, al momento è misura di buona prudenza attenersi solo al testo del Decreto Legge.
Vi sono alcune differenze e anche alcune affinità rispetto al Bonus 200 Euro erogato a Luglio 2022:
mentre per il bonus 200 euro, il limite di reddito imponibile era fissato a 2.692 Euro, per il Bonus di 150 Euro il limite di reddito imponibile per percepirlo è fissato a 1.538 Euro
mentre per il bonus 200 euro veniva effettuata una verifica sul reddito imponibile del periodo 1 Gennaio - 23 Giugno 2022, per il Bonus di 150 Euro la verifica sul reddito imponibile è condotta esclusivamente sul reddito del mese di Novembre 2022 (il decreto specifica che trattasi di competenza Novembre 2022)
come per il bonus 200 euro, anche per il Bonus di 150 Euro si tratta di una corresponsione una tantum
come per il bonus 200 euro, anche per il Bonus di 150 Euro il dipendente deve rilasciare dichiarazione di non essere titolare di analoga prestazione prevista per pensionati ed altre fattispecie indicate nel Decreto Legge
il Bonus 150 Euro viene erogato nella busta paga delle competenze di Novembre 2022
diversamente dal bonus 200 euro, il Bonus 150 Euro spetta anche ai lavoratori che fruiscono di contributi figurativi integrali INPS
come per il bonus 200 euro, anche il Bonus 150 Euro spetta una sola volta anche se si hanno più rapporti di lavoro
come per il bonus 200 euro, anche il Bonus 150 Euro non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile
come per il bonus 200 euro, anche il Bonus 150 Euro non costituisce reddito e non è soggetto né a tassazione fiscale né a trattenute previdenziali ed assistenziali, ossia i 150 Euro sono netti in busta
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In attesa che vengano diffuse le note operative che solitamente esaminano più in dettaglio le varie casistiche, riportiamo qui di seguito il testo del Decreto.
Al momento in cui scriviamo il Decreto Legge non è ancora stato convertito in Legge dal Parlamento.
DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022 , n. 144, recante Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI
Art. 18.
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
1. Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con
rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16.
2. L’indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
3. L’indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
4. L’indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
[...]
Art. 19.
Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti
1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) corrisponde d’ufficio nel mese di novembre 2022 un’indennità una tantum pari a 150 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall’INPS a seguito di apposita rendicontazione.
[...]
16. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza di
cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' corrisposta
d'ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di
competenza, un'indennita' una tantum pari a 150 euro. L'indennita'
non e' corrisposta ai nuclei in cui e' presente almeno un
beneficiario delle indennita' di cui all'articolo 18 e di cui ai
commi da 1 a 15 del presente articolo.
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