Lo stabilisce la circolare 73/2022 dell'INPS, che detta norme per ogni aspetto dell'erogazione del Bonus
Bari, 27 Giugno 2022.
Venerdì 24 Giungo 2022 l'INPS ha pubblicato la circolare 73 con la quale vengono chiariti numerosi aspetti sull'erogazione del Bonus 200 Euro.
Qui di seguito riportiamo gli stralci che riguardano i dipendenti pubblici, degli enti pubblici privatizzati, della sanità privata e del terzo Settore. In coda è possibile scaricare la circolare integrale dell'INPS.
Premessa
Nel quadro delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 114 del 17 maggio 2022 (data di entrata in vigore 18 maggio 2022), prevede, agli articoli 31 e 32, il riconoscimento di un’indennità una tantum a determinate categorie di soggetti.
In particolare, l’articolo 31 del citato decreto prevede che, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, sia riconosciuta, in via automatica, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 del medesimo decreto e che, nel primo quadrimestre dell'anno 2022, hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità.
L’articolo 32, commi da 1 a 7, del decreto-legge n. 50/2022 stabilisce la corresponsione di una indennità una tantum, pari a 200 euro, in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022.
Gli interessati devono essere in possesso di un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro.
Il comma 8 del citato articolo 32 prevede l’erogazione, a domanda, nel mese di luglio 2022, di un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro nei confronti dei lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data del 18 maggio 2022.
Il successivo comma 9 prevede che sia riconosciuta un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro nei confronti di coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. [NASPI e DIS-COLL, ndr]
Il comma 10 del citato articolo 32 riconosce l’indennità una tantum pari a 200 euro a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Il successivo comma 11 riconosce l’indennità una tantum di 200 euro, sempre a domanda, in favore dei soggetti non titolari di trattamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 32, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 50/2022 e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora da tali rapporti derivi un reddito non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
Il comma 12 del citato articolo 32 prevede, inoltre, che l’INPS eroghi automaticamente un’indennità una tantum di 200 euro ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Ai sensi del successivo comma 13 l'INPS eroga, a domanda, un'indennità una tantum pari a 200 euro, ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e purché abbiano reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
Il successivo comma 14 ha previsto, inoltre, che l’indennità una tantum pari a 200 euro sia erogata dall'INPS, a domanda, anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e purché abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
Il comma 15 del medesimo articolo prevede pari trattamento, da erogare sempre a domanda, ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile. Per tali contratti deve risultare, per il 2021, l'accredito di almeno un contributo mensile e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del decreto, alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Ai sensi del successivo comma 16 l’indennità una tantum è erogata a domanda dall'INPS, anche agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con reddito nell'anno 2021, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 50/2022 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Il successivo comma 18 prevede, infine, la corresponsione d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, di una indennità una tantum pari a 200 euro, ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31 e di cui ai commi da 1 a 16 dell’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022.
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PARTE I. Indennità una tantum per lavoratori dipendenti
1. Quadro normativo
Il decreto-legge n. 50/2022, come in premessa ricordato, ha previsto, all’articolo 31 comma 1, quanto segue: “Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”.
Pertanto, stante il riferimento generale ai lavoratori dipendenti e al riconoscimento dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, la predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto, ovvero, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi).
Tale indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta per singola persona fisica, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’Economia e delle finanze di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (NoiPA), non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall’ultimo periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022. Conseguentemente, in tale ipotesi, il datore di lavoro riconoscerà l’indennità una tantum ai propri lavoratori dipendenti, aventi diritto all'esonero di cui al predetto comma 121 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore), senza necessità di acquisire alcuna dichiarazione.
Si ricorda che possono accedere al beneficio di cui all’articolo 1, comma 121, sopra richiamato, e quindi al riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori, anche somministrati (cfr. l’art. 30 e seguenti del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81), dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Ci si riferisce, quindi, ai lavoratori destinatari dell’esonero di cui alla legge n. 234/2021, e cioè a coloro che abbiano avuto una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro.
Il decreto-legge n. 50/2022, emanato in data 17 maggio 2022, ha indicato nel primo quadrimestre dell’anno 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero di cui alla legge n. 234/2021, al fine di beneficiare dell’indennità una tantum di 200 euro. Al riguardo, si precisa che, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tale periodo di riferimento è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della presente circolare.
Poiché la Circolare INPS è stata pubblicata il 24 giugno 2022, ne deriva che hanno diritto al bonus di 200 Euro i dipendenti che abbiano fruito della decontribuzione dello 0,8% (ossia che abbiano avuto un reddito mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 Euro) almeno una volta nel periodo che va dal 1 Gennaio al 23 giugno 2022.
Si evidenzia, inoltre, che al comma 2 del medesimo articolo 31 è stato così previsto: “L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro”.
Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 31, comma 1, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.
L’indennità spetta nella misura di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.
Con la retribuzione di luglio 2022, come sopra individuata, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di luglio del corrente anno, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai predetti commi 13 e 14 dell’articolo 32.
In caso di dubbi o qualora il tuo datore di lavoro non intenda riconoscere il bonus 200 Euro, e tu ritenga di averne diritto, contatta al più presto il rappresentante CISL FP del tuo Ente, o chiedi un contatto con noi utilizzando questo modulo. Ti forniremo tutta l'assistenza necessaria per ottenere quanto è in tuo diritto.
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