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Busta paga più pesante: decontribuzione elevata al 2% da luglio a dicembre 2022

INPS: vale anche per la tredicesima, e vanno rimborsati gli arretrati. Le istruzioni per verificare.



Bari, 30 Settembre 2022.


La decontribuzione valida per il 2022, introdotta con la legge finanziaria, è elevata dallo 0,8% al 2% mensile da Luglio a Dicembre 2022.


L'INPS con il messaggio del 26/9/2022 ha dettato tutte le regole per l'applicazione della norma.


1. A chi spetta


La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), ha previsto all’articolo 1, comma 121, che

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il limite mensile di 2.692 euro è riferito alla retribuzione imponibile nel suo complesso. Ne deriva che nelle ipotesi in cui sia stato superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini della valutazione del tetto mensile deve essere considerata sia la quota di retribuzione imponibile ai fini IVS, sia la quota di retribuzione non imponibile ai fini IVS per il superamento del massimale.


Considerato che la condizione legittimante l’applicazione dell’esonero deve essere individuata nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali, che, come sopra chiarito, non deve eccedere l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, ne deriva che, nelle ipotesi in cui sia rispettato il limite della retribuzione imponibile sopra richiamato, ma non sia possibile applicare l’esonero in trattazione in quanto per il rapporto di lavoro già si fruisce di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore (ci si riferisce, ad esempio, all’articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, secondo cui “le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero”), i lavoratori devono, comunque, considerarsi come destinatari dell’applicazione dello stesso e, conseguentemente, come destinatari dell’indennità una tantum di 200 euro di cui al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.


Se per il rapporto di lavoro si usufruisce già dell'esonero contributivo totale come ad esempio le cooperative sociali, non si applica questa decontribuzione.

La disciplina così prevista è stata, da ultimo, modificata dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. decreto Aiuti-bis), che all’articolo 20, comma 1, ha stabilito che:


Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche

Pertanto la riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori pari a 0,8 punti percentuali, è innalzata a 2 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima mensilità, laddove erogata integralmente in tale periodo, ovvero, limitatamente ai ratei della stessa erogati nei predetti periodi di paga.

Il limite mensile di 2.692 euro è riferito ai rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo parziale.

 
 


2. La Tredicesima mensilità


L’articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022, prevede espressamente che l'importo mensile massimo della retribuzione di 2.692 euro debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.


La riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, nel mese di competenza di dicembre 2022, pari a 2 punti percentuali per effetto della previsione di cui al citato articolo 20 del decreto Aiuti-bis, potrà di conseguenza operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro.


A dicembre la decontribuzione del 2% si applica sia allo stipendio che alla tredicesima

Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).


Con riferimento alle ipotesi in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo della riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, cessi prima di dicembre 2022 - che la riduzione contributiva in argomento potrà essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro.


Al fine di evitare un trattamento differenziato nei confronti dei lavoratori cessati in corso d’anno, nelle ipotesi di cessazione di rapporti di lavoro infrannuali, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, moltiplicando l’importo di 224 euro (massimale del rateo di tredicesima maturato nel singolo mese) per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione.


Nelle ipotesi di inizio o di sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno che non danno diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riproporzionato in relazione ai mesi effettivamente lavorati, moltiplicando l’importo di 224 euro (massimale del rateo di tredicesima nel singolo mese) per il numero di mensilità in cui il rapporto di lavoro ha avuto corso, determinando la maturazione del rateo di tredicesima.

 

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3. Massimale mensile in caso di più rapporti di lavoro nello stesso mese


Come evidenziato in premessa, la norma si applica ai singoli rapporti di lavoro dipendente e l’esonero in trattazione può trovare applicazione a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre 2022, del rateo di tredicesima.


Nelle ipotesi in cui si realizzino variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore (a titolo esemplificativo, ipotesi in cui vi sia una variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa o ipotesi in cui, nel corso del mese, si verifichi una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), il limite mensile di 2.692 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro. Pertanto, nelle predette ipotesi, in considerazione della circostanza che il rapporto di lavoro prosegua senza soluzione di continuità, sebbene si realizzi una variazione dello stesso, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.


Medesime considerazioni valgono per le ipotesi di operazioni societarie e di cessione di contratto che comportano il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità, nel corso del mese, da un soggetto a un altro: in tali fattispecie, infatti, il rapporto di lavoro, come previsto dall’articolo 2112 c.c., prosegue con il cessionario e si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto. Pertanto, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.


Analogamente, nelle ulteriori ipotesi in cui, in costanza di un unico rapporto di lavoro, nel medesimo mese vi siano più denunce da parte dello stesso datore di lavoro (ad esempio, nelle ipotesi di personale che transita da una posizione contributiva a un’altra), il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile, riferita al predetto rapporto di lavoro.


L’esonero contributivo in esame, pertanto, laddove il massimale complessivamente considerato nelle ipotesi sopra illustrate non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, potrà essere fruito.


Nel caso di modifica del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, di cessione del contratto o di ramo d'azienda o di più posizione contributive in costanza di rapporto di lavoro, il limite di 2.692 euro non deve essere superato dalla somma di tutti gli imponibili contributivi.

Diversamente, nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese. Pertanto, in tali ipotesi il massimale di retribuzione imponibile da considerare ai fini della valutazione circa la spettanza dell’esonero sarà pari a 2.692 euro per ognuno dei rapporti di lavoro.


Analogamente, nelle ipotesi in cui, nel medesimo mese, il lavoratore sia contemporaneamente titolare di rapporti di lavoro presso il medesimo datore di lavoro o distinti datori di lavoro (ad esempio, in forza di due rapporti part-time) e per tali rapporti siano previste distinte ed autonome denunce contributive, il massimale mensile della retribuzione di 2.692 euro deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.


In caso di prestazione lavorativa nello stesso mese presso più datori di lavoro o più rapporti con lo stesso datore, il limite di 2.692 ed il conseguente sgravio contributivo si applicano distintamente a ciascun rapporto di lavoro.

Dunque si può legittimamente fruire più volte dello sgravio nello stesso mese, a condizione che l'imponibile previdenziale di ciascun rapporto di lavoro non superi 2.692 Euro; non si effettua la somma dei due imponibili.

 

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4. Rapporti di lavoro cessati entro il 31 dicembre 2021 ed entro il 31 dicembre 2022


La misura agevolativa dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. La delimitazione del periodo temporale di applicazione della previsione in trattazione comporta che possono essere oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell’anno in corso. Pertanto, nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2021 e, nel corso dell’anno 2022, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l’esonero in trattazione non può trovare applicazione.


La riduzione della contribuzione non si applica ai compensi corrisposti nel 2022 riferiti ad annualità pregresse, se il lavoratore ha cessato il rapporto entro il 31/12/2021.

Il carattere sperimentale della previsione in esame e l’espresso riferimento all’applicazione della riduzione contributiva in trattazione ai periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, comporta, inoltre, che nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell’anno 2023, dovessero essergli erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l’esonero, nell’anno 2023, su tali ultime competenze, non potrà trovare applicazione.


Per i lavoratori che dovessero cessare il rapporto di lavoro nel 2022, qualora alcune competenze residue dovessero essere retribuite nel 2023, su queste non si applicherà la decontribuzione.
 

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5. Quattordicesima mensilità


Nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva, la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non ecceda l'importo di 2.692 euro. Viceversa, se tale limite è superato, l’esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.



6. Arretrati


Tanto il Decreto Legge che ha portato al 2% lo sgravio contributivo quanto la nota INPS hanno effetto retroattivo. Dunque tutti i datori di lavoro oltre a mettere a regime tale decontribuzione, nel periodo Ottobre - Dicembre 2022 devono rimborsare ai dipendenti la quota di contribuzione del 1,2% già trattenuta nei mesi da Luglio a Settembre 2022, sempre che, ovviamente, il lavoratore nei rispettivi mesi di competenza avesse un imponibile previdenziale inferiore al limite di 2.692 euro (maggiorato di eventuali ratei di tredicesima corrisposti in corso d'anno).



7. Conclusioni


Verifica che il tuo datore di lavoro applichi la decontribuzione del 2% per il periodo Luglio - Dicembre 2022 e sulla Tredicesima, consultando la tua busta paga. In caso di dubbi contatta il Rappresentante CISL del tuo Ente o della tua azienda o invia un messaggio usando questa pagina.



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