Il Direttore Sanitario diffonde una direttiva illegittima e intollerabile. Sindacati pronti alle azioni giudiziarie.
Ente Ecclesiastico Miulli - 19 Novembre 2021
Il Direttore Sanitario dell'Ente, nel comunicare ai Direttori di UU.OO.CC. l’indizione dell’Assemblea Generale di cui all’oggetto, ha stabilito unilateralmente un contingente di personale non inferiore al 75% del totale dei dipendenti in servizio, a quel momento, presso ciascuna unità operativa.
Tale disposizione – che lascia francamente sconcertati – rappresenta una illegittima ed intollerabile limitazione, quasi fino al diniego, del diritto di assemblea.
E’ illegittima poiché priva di fondamento legislativo o contrattuale, dal momento che né l’art. 20 dello Statuto dei Lavoratori, né l’art. 4 del CCNQ del 4.12.2017, né il CCNL della Sanità Pubblica prevedono la facoltà datoriale di limitare così profondamente il diritto di assemblea, consentendolo solo ad un quarto del personale.
Non si comprende dunque il richiamo all’art. 4 comma 6 del citato CCNQ, dal momento che esso afferma la “continuità delle prestazioni indispensabili, secondo quanto stabilito dagli accordi di comparto o area”.
Evidentemente non tutte le attività sono indispensabili, tanto che non si rinviene nessun accordo di comparto o di area che stabilisca una così profonda ed incomprensibile limitazione.
L’intervento è anche intollerabile, perché trattasi di ingerenza non solo priva di rispetto per uno dei più rilevanti diritti dei lavoratori (alla partecipazione) e delle OO.SS. (allo svolgimento della propria attività sindacale), ma anche del tutto immotivata da concrete esigenze organizzative e di funzionamento dei servizi, e soprattutto finalizzata a vanificare l’iniziativa, e pertanto il ruolo, del Sindacato.
La disposizione, in definitiva, rappresenta una delle più classiche e clamorose tra le condotte antisindacali, dal momento che di fatto impedisce lo svolgimento dell’Assemblea regolarmente indetta.
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Le Organizzazione Sindacali, unitariamente, hanno invitato e diffidato a revocarla ad horas, con espresso avvertimento che, in mancanza di riscontro, saranno costrette a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per l’accertamento della condotta antisindacale denunciata.
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