La Legge di Conversione ha consentito anche gli incarichi al personale in pensione e dato il via alle stabilizzazioni al Ministero Giustizia
Roma, 4 Luglio 2022.
Il testo della legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del Dl. 36/2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”, cd. Decreto Pnrr, ha introdotto, tra le altre misure, alcune innovazioni in tema di immissione in servizio nella Pubblica Amministrazione. Qui di seguito le illustriamo.
1. Proroga delle procedure concorsuali di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 2, legge 75/2017 (cd. Legge Madia)
L’art. 3, comma 4-bis, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine entro cui le amministrazioni possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, per il personale non dirigenziale che possiede tutti i seguenti requisiti:
sia titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o di un altro contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
abbia maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. Anche il termine entro cui tale requisito deve essere conseguito viene prorogato al 31 dicembre 2024.
La Legge Madia aveva regolato la stabilizzazione dei precari all'art. 20. Qui puoi consultarne il testo, tenendo appunto conto che tutti i termini fissati al 31/12/2022 sono rinviati al 31/12/2024
2. Arretrati CCNL Funzioni Locali 2019 - 2021 esclusi dal valore soglia
L’art. 3, comma 4-ter, prevede che, a decorrere dal 2022, la spesa di personale relativa alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti conseguente al rinnovo contrattuale per il comparto funzioni locali (CCNL 2019/2021) non rileva ai fini della determinazione del valore soglia utile al calcolo degli spazi assunzionali, ovvero il parametro per la quantificazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato che possono essere effettuate dalle Regioni a statuto ordinario, dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane (art. 33, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. 34/2019).
3. Riforma delle procedure di reclutamento
L’art. 2, comma 2, prevede che, a decorrere dal 2023, la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale (l’obbligo era previsto dall’art. 4, co. 1 e 1- bis, del D.P.R. n. 487/1994).
Il successivo art. 3, che aveva già innovato la materia del concorso pubblico per il personale non dirigente, viene integrato come segue:
le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando, e definite in maniera coerente con la natura dell’impiego, oppure delle abilità residue nel caso dei soggetti disabili (art. 1, co. 1, l. 68/1999).
per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all’accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini
nell’adottare la tipologia di prova più opportuna, le amministrazioni valutano anche le esperienze pregresse presso la stessa amministrazione, oppure le abilità residue nel caso di soggetti disabili.
4. Mobilità collettiva
L’art. 3, co. 3-quater, interviene in materia di mobilità collettiva sull’art. 34-bis, commi 2 e 4, del D.lgs. 165/2001 disponendo:
la riduzione da 15 a 8 giorni del termine entro il quale il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, o i centri per l'impiego provvedono, in seguito alla comunicazione da parte di un'amministrazione, dell'intenzione di bandire un concorso all'assegnazione alla medesima amministrazione del personale collocato in disponibilità. Si ricorda che la competenza all'assegnazione è del Dipartimento della funzione pubblica per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, mentre è dei centri per l'impiego per le altre pubbliche amministrazioni
la riduzione da 45 a 20 giorni del termine oltre il quale l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso può procedere all'avvio della procedura concorsuale qualora non sia intervenuta l'assegnazione di personale in base alle norme che disciplinano la mobilità collettiva
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5. Incarichi al personale in quiescenza
Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni, incluse regioni ed enti locali, possono conferire incarichi professionali ai soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni, in deroga al divieto di cui all’art. 5, co. 9, Dl 95/2012, non solo per interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche per interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali (art. 10, comma 1).
6. Assunzioni Ministero della giustizia
Il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere personale amministrativo non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato in numero non superiore alle 1.200 unità complessive da impiegare nell'Area II-F1 (art. 17-ter).
Tale personale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
risultino in servizio, successivamente alla data del 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato, presso l'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario
siano stati reclutati a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche espletate dall'amministrazione giudiziaria
abbiano maturato alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni senza demerito.
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