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Decreto milleproroghe: provvedimenti su Lavoro e Previdenza

Aggiornamento: 11 gen 2023

Stabilizzazioni LSU e Assistenti Sociali. Supplenze negli asili. Crediti ECM. Regolarizzazione INPS





Roma, 9 gennaio 2023


Come ogni anno, anche al termine del 2022, è stato varato un Decreto Legge c.d. Milleproroghe, ossia che rinvia una serie di scadenze. Si tratta del DL 198 del 29/12/2022.


Segnaliamo in particolare che è stata prorogata a tutto il 2023 la possibilità di regolarizzare le posizioni contributive anteriori al 2019.

Vediamo in particolare i provvedimenti in materia di lavoro e previdenza (clicca su ciascuna voce per leggere i dettagli).


Stabilizzazione LSU e LPA

L’art. 1 comma 6 lettera b) dispone che le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, fino al 30 giugno 2023 possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, con le modalità previste dall’articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – ovvero anche in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa - fino a concorrenza del limite massimo di 59 milioni di euro annui.

Stabilizzazione assistenti sociali

L’art. 1 comma 19 dispone, per il personale con profilo di assistente sociale impiegato con contratti a tempo determinato presso i Comuni, la proroga al 31 dicembre 2023 del termine entro il quale maturare il requisito di tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni alle dipendenze dell'amministrazione, richiesto ai fini della stabilizzazione dall’art. 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Incarichi temporanei per le sostituzioni nelle scuole dell’infanzia comunali

L’art. 5 comma 8 proroga per l’anno scolastico 2023/2024, la possibilità di conferire incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo, qualora per i relativi incarichi in sostituzione non sia possibile reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione.

Acquisizione crediti ECM

L’art. 5, comma 5 proroga al 31.12.2023 la possibilità, originariamente introdotta dall’art. 5 bis del decreto legge 34/2020 con riferimento ai crediti del triennio 2020-2022, di considerare già maturati in ragione di un terzo i crediti formativi acquisiti attraverso l’attività di formazione continua in medicina da parte dei professionisti sanitari di cui alla legge n. 3 del 2018, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19. (cd. Bonus Covid). In molti hanno erroneamente attribuito a tale modifica l’effetto di spostare di un anno anche il termine - in scadenza al 31/12/2022 - per adempiere all’obbligo formativo triennale 2020-2022 previsto dalla normativa vigente (50 crediti ECM annui). È auspicabile pertanto che in sede di conversione in legge del decreto o con un intervento dell’AGENAS sia confermato lo spostamento al 31/12/2023 anche del termine per adempiere all’obbligo formativo

Regolarizzazione delle posizioni contributive INPS

L’art. 9 comma 1 proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la regolarizzazione delle posizioni contributive di cui all’articolo 3, comma 10-bis, della legge 335/1995. Pertanto, a seguito della modifica introdotta, per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018, non si applicano fino al 31 dicembre 2023, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.

Proroga di norme relative alle assunzioni nel comparto Funzioni centrali

L’art. 1 reca una serie di proroghe inerenti termini relativi ad assunzioni nel comparto Funzioni centrali:

  • Il comma 2 lettera a) proroga al 31 dicembre 2023 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 previste dall’art. 3 commi 1 e 2 del decreto legge 90/2014 e dall’art. 66 commi 9 bis (Polizia e Vigili del Fuoco) e 13 bis (Università) del decreto legge 112/2008. Le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2023.

  • Il comma 4, lettera a), proroga, estendendolo al quinquennio 2019-2023, il termine per l’assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero delle imprese e del made in Italy di un contingente di complessive 102 unità di personale, inizialmente previsto per il triennio 2019-2021 dallarticolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  • Il comma 4 lettera b) consente la possibilità di effettuare le assunzioni autorizzate per il Ministero dell’interno dallarticolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le quali non sono state ancora indette e/o completate le relative procedure concorsuali.

  • Il comma 5 proroga al 2023 la previsione recata dall’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, che autorizzava assunzioni presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica, di trenta unità da inquadrare nell’area III, posizione economica F1

  • Il comma 7 prevede la proroga al 31 dicembre 2023 del termine attualmente fissato al 31 dicembre 2022 dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, entro il quale concludere le procedure concorsuali a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, il cui utilizzo è stato già autorizzato nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

  • I commi da 9 a 11 riguardano procedure di reclutamento relative al personale civile del Ministero della difesa.

  • I commi 12, 13, 14 riguardano procedure assunzionali relative al Ministero dell’economia e delle finanze

  • I commi 16 e 17 estendono al 2023 l’applicazione delle disposizioni con cui il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel biennio 2021-2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stato autorizzato a bandire procedure concorsuali e ad assumere un contingente complessivo di 140 unità, di cui 88 unità da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, 49 unità nell’Area II, posizione economica F2, e 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia.














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