Regolarizzazione INPS. Stabilizzazioni in Sanità. Crediti ECM. Proroga Graduatorie Asili Comunali. Assunzioni negli Enti Centrali. Incarichi Esterni in Sanità.

Roma, 6 Marzo 2023
E' stato definitivamente convertito in legge il Decreto Milleproroghe varato a fine 2022.
Segnaliamo in particolare che è stata prorogata a tutto il 2023 la possibilità di regolarizzare le posizioni contributive anteriori al 2019.
Vediamo in particolare i provvedimenti in materia di lavoro e previdenza (clicca su ciascuna voce per leggere i dettagli).
Stabilizzazione LSU e LPA
L’art. 1 comma 6 lettera b) dispone che le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, fino al 30 giugno 2023 possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, con le modalità previste dall’articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – ovvero anche in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa - fino a concorrenza del limite massimo di 59 milioni di euro annui.
Stabilizzazione assistenti sociali
L’art. 1 comma 19 dispone, per il personale con profilo di assistente sociale impiegato con contratti a tempo determinato presso i Comuni, la proroga al 31 dicembre 2023 del termine entro il quale maturare il requisito di tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni alle dipendenze dell'amministrazione, richiesto ai fini della stabilizzazione dall’art. 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Incarichi temporanei per le sostituzioni nelle scuole dell’infanzia comunali
L’art. 5 comma 8 proroga per l’anno scolastico 2023/2024, la possibilità di conferire incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo, qualora per i relativi incarichi in sostituzione non sia possibile reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione.
Acquisizione crediti ECM
In fase di conversione in legge, riformulando l’art. 4 comma 5 del D. L. Milleproroghe, il Legislatore ha finalmente chiarito le tempistiche relative al conseguimento dei crediti formativi per il triennio 2020-2022. Ricorderete infatti che la norma sopra citata, nel prevedere lo slittamento al 31/12/2023 del cosiddetto “Bonus Covid” - che consentiva la riduzione di 1/3 del debito formativo ECM a carico dei professionisti sanitari per ill triennio 2020-2022 - aveva ingenerato non poca confusione non solo tra i lavoratori ma anche tra molti ordini professionali e sigle sindacali - ma non in CISL FP – inducendoli a ritenere il provvedimento idoneo a spostare di un anno anche il termine previsto per il conseguimento dell’obbligo formativo triennale 2020-2022 previsto per tutti i professionisti sanitari dalla normativa vigente (50 crediti ECM annui per un totale di 150 crediti) e in scadenza al 31 dicembre 2022. La CISL FP invece, non appena uscito il provvedimento, aveva immediatamente invitato i lavoratori alla cautela, ritenendo l’interpretazione letterale della norma non utile a produrre tale ulteriore effetto dilatorio, auspicando, al contempo, che tale incertezza fosse definitivamente chiarita o in sede di conversione in legge del DL, oppure attraverso un intervento chiarificatore da parte dell’AGENAS.
Finalmente – grazie anche alle nostre sollecitazioni - il nuovo comma 5 dell’art. 4, così come riformulato, ha risolto tale ambiguità intervenendo direttamente sulle tempistiche in materia di formazione continua (art. 16- bis, D.lgs. 502/1992) stabilendo, per il triennio 2020 – 2022, la proroga del termine entro il quale assolvere l’obbligo formativo che passa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023.
In sede di legge di conversione è stato anche previsto che la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014- 2016 e 2017-2019 possa essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi da definire con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua
Regolarizzazione delle posizioni contributive INPS
L’art. 9 comma 1 proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la regolarizzazione delle posizioni contributive di cui all’articolo 3, comma 10-bis, della legge 335/1995. Pertanto, a seguito della modifica introdotta, per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018, non si applicano fino al 31 dicembre 2023, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.
Assunzioni nel comparto Funzioni centrali
L’art. 1 reca una serie di proroghe inerenti termini relativi ad assunzioni nel comparto Funzioni centrali:
Il comma 2 lettera a) proroga al 31 dicembre 2023 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 previste dall’art. 3 commi 1 e 2 del decreto legge 90/2014 e dall’art. 66 commi 9 bis (Polizia e Vigili del Fuoco) e 13 bis (Università) del decreto legge 112/2008. Le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2023.
Il comma 4, lettera a), proroga, estendendolo al quinquennio 2019-2023, il termine per l’assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero delle imprese e del made in Italy di un contingente di complessive 102 unità di personale, inizialmente previsto per il triennio 2019-2021 dall’articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il comma 4 lettera b) consente la possibilità di effettuare le assunzioni autorizzate per il Ministero dell’interno dall’articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le quali non sono state ancora indette e/o completate le relative procedure concorsuali.
Il comma 5 proroga al 2023 la previsione recata dall’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, che autorizzava assunzioni presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica, di trenta unità da inquadrare nell’area III, posizione economica F1
Il comma 7 prevede la proroga al 31 dicembre 2023 del termine attualmente fissato al 31 dicembre 2022 dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, entro il quale concludere le procedure concorsuali a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, il cui utilizzo è stato già autorizzato nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I commi da 9 a 11 riguardano procedure di reclutamento relative al personale civile del Ministero della difesa.
I commi 12, 13, 14 riguardano procedure assunzionali relative al Ministero dell’economia e delle finanze
I commi 16 e 17 estendono al 2023 l’applicazione delle disposizioni con cui il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel biennio 2021-2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stato autorizzato a bandire procedure concorsuali e ad assumere un contingente complessivo di 140 unità, di cui 88 unità da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, 49 unità nell’Area II, posizione economica F2, e 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia
Il comma 18-bis autorizza il Ministero della cultura a reclutare 750 unità di personale, entro il 31 dicembre 2023, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito di apposito concorso pubblico (n. 1052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza). Tali unità sono inquadrate nell’area degli Assistenti in ragione dell’entrata in vigore del CCNL Funzioni Centrali 2019 - 2021
Il comma 18-ter prevede che gli incarichi di collaborazione autorizzati per il Ministero della cultura, con durata massima di 15 mesi e per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, possono essere conferiti, previa selezione comparativa dei candidati, a decorrere dal 1° aprile 2023 e non oltre il 31 dicembre 2023
L’art. 8 comma 11-bis consente al Ministero della giustizia di utilizzare fino al 31 dicembre 2024 le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di direttore e cancelliere esperto, già inserite nei piani assunzionali per il triennio 2022-2024 del Ministero della giustizia
L’art. 8 comma 10-bis proroga fino al 31 dicembre 2025 (anziché al 31 dicembre 2023) la possibilità per il Ministero della giustizia di assumere con contratto a tempo indeterminato personale amministrativo, non dirigenziale, incrementando inoltre da 1.200 a 1251 il numero di unità da reclutare
L’articolo 5, comma 11-bis fissa al 1° giugno 2023 la data a decorrere dalla quale il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di complessivi 146 dirigenti tecnici, di cui 59 a decorrere dal 2024 e 87 a decorrere dal 2025 (art. 2, comma 3, Dl. 126/2019)
Lavoro Agile per i lavoratori Fragili
L’art. 9 comma 4-ter proroga fino al 30 giugno 2023 (anziché fino al 31 marzo 2023) lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
Lavoro agile nel settore privato
L’art. 9 comma 5-ter proroga al 30 giugno 2023 il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile previsto dall’art. 90, commi 1 e 2 del Dl. 34/2020 per i lavoratori del settore privato:
che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia un genitore non lavoratore
maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria (art. 83, Dl. 34/2020).
In entrambe le ipotesi è possibile ricorrere al lavoro agile, se tale modalità è compatibile con le caratteristiche della prestazione, anche in assenza degli accordi individuali e utilizzando strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
Inquadramento in ruolo di personale in posizione di comando o distacco nel pubblico impiego
L’art. 1 comma 22 quater differisce al 31 marzo 2023 la possibilità previste dall’art. 6 comma 3 del dl 36/2022 di attivare procedure straordinarie, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali, per l’inquadramento in ruolo del personale che alla data del 31 gennaio 2022 si trovasse in posizione di comando o distacco. Si ricorda che sono esclusi dal campo di applicazione della norma i dipendenti degli enti o aziende del Servizio sanitario nazionale ed il personale dirigenziale. Ai fini dell’attivazione delle procedure straordinarie si tiene conto dell’anzianità maturata durante il comando o distacco, del rendimento conseguito e dell’idoneità alla specifica posizione da ricoprire
Stabilizzazioni in Sanità Pubblica
L’art. 4, comma 9-quinquiesdecies proroga al 31 dicembre 2024 il termine per il conseguimento dei requisiti per la stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 234/2021. In particolare, a seguito delle modifiche introdotte in fase di conversione del. Decreto Milleproroghe, si prevede che al fine di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Ssn possono assumere fino al 31 dicembre 2024 il personale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, che abbia maturato al 31 dicembre 2024 (anziché al 31 dicembre 2023) almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi. Almeno sei dei diciotto mesi previsti devono essere stati maturati nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e – a seguito della modifica introdotta dal comma 9-sexiesdecies - il 31 dicembre 2022 (anziché il 30 giugno 2022).
Il comma 9-septiesdecies, ampliando il campo di applicazione della norma, prevede che le misure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge di bilancio 2022 si applichino, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, sociosanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche se non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35.
Con le modifiche migliorative apportate alla norma, frutto di proposte emendative della Cisl Fp, è stato raggiunto un ottimo risultato che garantisce l’ampliamento del campo di applicazione delle misure di stabilizzazione anche in favore del personale sociosanitario e amministrativo.
Tuttavia non siamo completamente soddisfatti perché continua ad essere escluso il personale del ruolo tecnico e della ricerca sanitaria. Pertanto, anche attraverso ulteriori proposte emendative su futuri provvedimenti legislativi, continueremo a sostenere l’attivazione di percorsi di stabilizzazione anche per quei lavoratori, ingiustamente esclusi, il cui apporto è stato egualmente determinante durante l’emergenza pandemica. Inoltre, in considerazione dei problemi applicativi che potrebbero sorgere alla luce della coincidenza tra il termine di maturazione dei requisiti richiesti per la stabilizzazione e la data utile per procedere alle assunzioni, entrambe coincidenti al 31.12.2024, attraverso future proposte emendative punteremo anche a risolvere questo aspetto posticipando il termine per le assunzioni ad una data successiva a quella indicata per la maturazione dei requisiti.
Incarichi a tempo determinato in Sanità Pubblica
L’art. 4 comma 3-bis proroga all’anno 2023 le misure di cui all’art. 1, comma 268, lett. a), legge 234/2021, ovvero la possibilità per le Aziende e gli enti del Ssn di conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio sanitari, al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali e per il recupero delle liste d'attesa, anche mediante proroga degli incarichi conferiti, non oltre il 31 dicembre 2023 (anziché 31 dicembre 2022). Si ricorda che tale possibilità è subordinata al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - di cui al successivo comma 269 della legge di bilancio 2022 - e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità.
Incarichi esterni in Sanità Pubblica
L’art. 4 comma 8-ter estende fino al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il personale delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nonché della professione di ostetrica, appartenente al comparto sanità, può svolgere altre prestazioni al di fuori dell’orario di servizio per un monte ore complessivo settimanale che, a seguito della modifica introdotta, viene innalzato da quattro a otto ore. Resta fermo, in base al comma 2 del summenzionato art. 3-quater, che tale possibilità è ammessa a condizione che gli incarichi esterni siano previamente autorizzati dal vertice dell'amministrazione di appartenenza; quest'ultimo, in sede di rilascio dell'autorizzazione, è chiamato a verificare: la compatibilità con le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale e con l’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa; il rispetto della normativa sull'orario di lavoro.
La modifica intervenuta, nell’innalzare il monte ore complessivo settimanale che può essere dedicato alle altre prestazioni lavorative è migliorativa ma non sufficiente poiché rappresenta comunque una deroga temporanea al vincolo di esclusività che, come Cisl Fp, abbiamo invece l’obiettivo di superare. Precisiamo inoltre che dal tenore letterale della norma l’esternalità dell’incarico è riferita testualmente allo svolgimento della prestazione al di fuori dell’ordinario orario di servizio. Conseguentemente riteniamo coerente con lo spirito della norma che l’esercizio del predetto incarico possa essere svolto anche all’interno degli enti e aziende presso le quali il professionista è dipendente.
Esercizio temporaneo in Sanità di qualifiche professionali riconosciute all’estero
L’art. 4-ter, comma 1, lett. b) differisce dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale è consentito l’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario riconosciute all’estero e aggiunge, altresì, che i professionisti in oggetto debbano comunicare all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della Regione interessata e il nominativo della truttura sanitaria a contratto col Servizio sanitario nazionale presso cui prestano la propria attività, nonché ogni successiva variazione.
La mancata ottemperanza a tali obblighi determina la sospensione del riconoscimento, fino a comunicazione di avvenuto adempimento.
Infine, si prevede che, fino al 31 dicembre 2025, la disciplina dell'ingresso per lavoro in casi particolari e quella dell'ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati (rispettivamente artt. 27 e 27-quater, D.lgs. 286/1998) si applicano al personale medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie pubbliche e private, con contratto libero-professionale oppure con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili.
Personale ministero della Giustizia
L’art. 8 comma 4 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta dell'amministrazione stessa. L’art. 8 comma 4-bis prevede che fino al 31 dicembre 2023 ai fini della mobilità volontaria, per il personale non dirigente del Ministero della Giustizia personale è sempre richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Di conseguenza, fino a quella data, non operano nei confronti di questo personale le modifiche in materia di mobilità volontaria apportate all’art. 30 del d.lgs. 165/2001 che prevedono il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza solo nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.
Proroga graduatorie del personale educativo-scolastico dei Comuni
L’articolo 7, comma 7-octies proroga dal 30 settembre 2023 al 30 settembre 2024 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 - di cui all’art. 1, co. 147, lett. b), della L. 160/2019 - limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.
Il termine di validità delle predette graduatorie comunali in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2024 (in luogo dell'attuale riferimento al 29 settembre 2022).
Assunzioni negli Enti Locali in dissesto
L’art. 1 comma 22-bis estende fino al 30 giugno 2023 la possibilità per gli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, di perfezionare le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, autorizzate nel 2022, fra le quali sono ricomprese anche quelle necessarie a garantire l’attuazione dei progetti del PNRR, anche in condizione di esercizio provvisorio.
Somministrazione di Lavoro in ambito privato
L’art-. 9 comma 4-bis proroga dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 il termine finale di applicazione di una norma transitoria, relativa alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato pari a ventiquattro mesi salvo diversa previsione dei contratti collettivi presso un soggetto utilizzatore. In base alla disposizione transitoria oggetto della rimodulazione temporale in esame, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore; l'esclusione di tali limiti di durata è subordinata alla condizione che l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore.
Rimodulazione orario di lavoro in ambito privato
L’art. 22-quater riconosce anche per l’anno 2023 la possibilità per i contratti collettivi di lavoro di secondo livello di stipulare apposite intese per la rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi di formazione, disponendo, altresì, che la suddetta rimodulazione dell’orario di lavoro possa essere realizzata anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.
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