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Concorsi: nuove norme. Come si accede alla Pubblica Amministrazione col nuovo Decreto

Aggiornamento: 3 gen

Il nuovo Portale dei Concorsi. Le Graduatorie valide due anni. Durata massima di 6 mesi delle prove. Parità di Genere e Concorsi Unici. Cosa dice il Decreto.



Impiegata legge il decreto


Bari, 10 luglio 2023


E' stato adottato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPR 16 giugno 2023, n. 82 che non si applica al reclutamento del personale del Servizio Sanitario nazionale e dei segretari comunali e provinciali.


Vediamo le novità.



Modalità di accesso al pubblico impiego


L'amministrazione pubblica deve la tipologia selettiva più funzionale alla natura dei profili professionali richiesti nel bando di concorso scegliendo tra:

  • concorso per esami;

  • concorso per titoli ed esami;

  • corso-concorso.


Per l’accesso alle aree o categorie per le quali è richiesto il solo requisito dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, si procede mediante avviamento a selezione degli iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l’impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell’avviso. Nei casi in cui per particolari professionalità siano richiesti ulteriori requisiti rispetto a quelli dell’obbligo scolastico le amministrazioni reclutano mediante concorso.


Le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui all’art. 11 della legge 68/1999 avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.

 
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Graduatorie


Le graduatorie dei concorsi, rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali e che le stesse siano pubblicate contestualmente sul Portale unico del reclutamento e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa



Tempi di svolgimento dei concorsi


Il concorso pubblico si svolga con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, l’efficienza, l’efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell’amministrazione reclutante e la celerità di espletamento, e che comunque non possa eccedere la durata massima di sei mesi calcolati a partire dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, ricorrendo, se necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate per circoscrizione territoriali.

 

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Requisiti per l’accesso all’impiego


L’articolo 1, comma 1, lettera b) ridefinisce la disciplina dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego. Tra le modifiche apportate al testo previgente si segnalano:

  • la soppressione del limite massimo di età salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione

  • la possibilità di accesso da parte di cittadini non appartenenti all’Unione europea (già prevista a seguito delle modifiche apportate all’art. 38 del d.lgs. 165/2001)

  • il requisito della idoneità fisica all’impiego viene confinato al solo caso in cui sia richiesto per lo svolgimento della specifica prestazione ferma restando la facoltà dell’amministrazione di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente

  • la norma che escludeva un requisito di titolo di studio superiore al diploma di laurea per i concorsi relativi all’ex ottava qualifica funzionale viene abrogata. In particolare il novellato art. 2 comma 6 prevede che le amministrazioni individuano, per ciascun profilo professionale, il titolo di studio o l'abilitazione professionale richiesti per accedere al concorso, in coerenza con la disciplina vigente in materia di pubblico impiego e di quanto stabilito nella contrattazione collettiva del relativo comparto, nonché con il sistema di classificazione adottato dall'amministrazione o dall'ente per le assunzioni, comprese quelle obbligatorie delle categorie protette

  • si prevede che tutti i requisiti richiesti dall’articolo 2 del DPR 487/1994 debbano essere posseduti non solo alla data di scadenza del termine per la domanda di ammissione, ma anche all’atto di sottoscrizione del contratto di lavoro.

Viene infine chiarito che non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.



Bando di concorso e domande di partecipazione


L’art. 1 comma 1 lettera c) sostituisce integralmente il previgente art. 3 del DPR 487/1994 prevedendo che il bando di concorso venga pubblicato nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.


Il bando di concorso deve contenere almeno:

• il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale, e le modalità di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale. Nelle ipotesi di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. In tale ipotesi l'amministrazione deve pubblicare sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine di presentazione delle domande. Il bando deve inoltre prevedere la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata, specificando che sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo. Ciascuna amministrazione, inoltre, deve garantire un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda

• i requisiti generali richiesti per l'assunzione e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire

• il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera, nonché la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità

• i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio (fermo restando quelli stabiliti dal DPR 487/1994 a seguito delle modifiche apportate cfr. infra), le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti, e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie

• a pena di nullità dei concorsi, il bando deve prevedere le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove

• il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi.


Nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi.


I bandi di concorso devono sempre tenere conto delle percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie nonché della rappresentatività di genere nell'amministrazione che bandisce, riferita alle categorie dei posti messi a concorso. Con riferimento alle categorie riservatarie l’art. 5 del DPR 487/1994 (come modificato dall’art. 1 comma 1 lettera e) del DPR 82/2023) conferma che le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Mentre, con riferimento all'equilibrio di genere l’art. 6 del DPR 487/1994 (come modificato dall’art. 1 comma 1 lettera e) del DPR 82/2023) prevede che limitatamente ai concorsi banditi per singole amministrazioni il bando indichi, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza in favore del genere meno rappresentato (previsto dal nuovo art. 5, comma 4, lettera o), del DPR 487/1994).


Alle procedure di concorso si partecipa esclusivamente previa registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it La registrazione allo stesso è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS ovvero mediante un'identità digitale basata su credenziali di livello almeno significativo nell'ambito di un regime di identificazione elettronica oggetto di notifica. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione indicando una serie di dati elencati dalla norma.

 

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Il servizio è erogato su appuntamento contattando le sedi provinciali o il numero verde gratuito 800.800.730

 

Svolgimento delle prove concorsuali


L’art. 1 comma 1 lettera g) sostituisce integralmente il previgente art. 7 del DPR 487/1994 prevedendo, in particolare, che le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale, che impedisca la partecipazione ad uno o più candidati alle prove svolte in modalità telematica e, la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, le amministrazioni prevedono, su istanza dell'interessato, apposite prove di recupero.


Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, pubblicandolo sul sito istituzionale, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione.


Le amministrazioni assicurano la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche misure di carattere organizzativo e modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche le amministrazioni possono richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneità del candidato al loro svolgimento.


Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego.


Nei concorsi per titoli ed esami, nei casi di assunzione per determinati profili, la valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione e che le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dalle norme di riferimento del d.lgs. 165/2001 (articoli 35, 35-ter e 35-quater).


Per quanto concerne le prove scritte si prevede che gli elaborati siano redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.

 

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Assunzione in servizio


I candidati dichiarati vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria sono invitati dall'amministrazione procedente ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate. Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il vincitore o l'idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

 

Locandina 730 CAF CISL
 

Concorsi unici


I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate.


Le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano fermi i principi ai quali devono conformarsi le procedure di reclutamento ai sensi dell'articolo 35, commi 3 e 6, del d.lgs. 165/2001 e le norme in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.


L’art. 1 comma 1 lettera t) sostituisce integralmente l'articolo 19 del DPR 487/1994 prevedendo che il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, nonché dei principi selettivi, delle finalità e delle modalità, in quanto compatibili, previste dal capo I del DPR 487/1994. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono essere autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità.


Le regioni e gli enti locali, le istituzioni universitarie e gli enti pubblici di ricerca possono aderire alla ricognizione dei fabbisogni per l'indizione dei concorsi unici di cui all'articolo 21, del DPR 487/1994, e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari loro applicabili in materia di assunzioni.


Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica garantisce, mediante il Portale unico del reclutamento, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.





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