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Lavoratori Fragili: si allo smart working in deroga alla prevalenza anche dopo il 30 giugno

Lo ha chiarito con una circolare il Dipartimento della Funzione Pubblica



Roma - 6 Luglio 2022.


Il 30 giugno scorso è cessata la disciplina di tutela per i lavoratori fragili prevista dall’art. 26 comma 2 bis del dl 18/2020. Fino alla suddetta data, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, hanno potuto svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.


Il 30 giugno scorso è cessata anche la vigenza dell’art. 10 comma 1 bis del decreto legge 24/2022 che, esclusivamente per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità indicate dal D.M. 4 febbraio 2022, aveva previsto l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero qualora la prestazione non potesse essere resa in modalità agile.

 

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Vi segnaliamo che, con nota diramata sul proprio sito istituzionale il Dipartimento della Funzione pubblica, al fine di rispondere ai numerosi quesiti in relazione alla scadenza dei termini concernenti le misure di protezione dal Covid-19 per i lavoratori fragili, ha chiarito che per soddisfare prioritariamente le esigenze di tutela della salute dei lavoratori più esposti al rischio di contagio da Covid-19, anche dopo il 30 giugno 2022 deve essere garantita ai lavoratori fragili la più ampia fruibilità del lavoro agile. Nell’ambito dell’organizzazione di ciascuna amministrazione sarà il dirigente responsabile a individuare le misure organizzative che si rendono necessarie, anche derogando, ancorché temporaneamente, al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza.

Qualora tu sia un lavoratore in queste condizioni, ed il tuo datore di lavoro non dovesse ottemperare, non esitare a rivolgerti al tuo rappresentante CISL FP o prendi contatto con noi compilando questa richiesta di contatto.

Pertanto, alla luce del chiarimento espresso dalla Funzione pubblica, con riferimento ai lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dall’art. 83, Dl. 34/2020 (lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità) è ammessa la fruibilità del lavoro agile anche in deroga al principio dell’alternanza tra ufficio e altra sede a scelta del lavoratore.







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