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Comune di Bari. CISL FP chiede rettifica circolare su giustificazione assenze per vaccino

Aggiornamento: 28 mar 2022

La legge prevede assenza giustificata per il vaccino per TUTTI i dipendenti e non solo per Polizia Locale e Personale Scolastico



14 febbraio 2022 - Comune di Bari


Il Comune di Bari ha trasmesso una nota a tutte le unità organizzative con la quale si forniscono, tra le altre, indicazioni sulle assenze giustificate per sottoporsi al vaccino anti-CoViD19.

 

Partecipa al cambiamento dei servizi pubblici del nostro Paese!

 

Nella circolare è erroneamente circoscritta la possibilità di fruire di assenze giustificate a questo fine solo al personale della Polizia Locale e Scolastico. Invece, la Legge di Conversione del Decreto, ha esplicitamente esteso a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, tale facoltà.


Le lavoratrici ed i lavoratori del Comune di Bari che abbiano necessità di assentarsi per sottoporsi alla somministrazione del vaccino, possono farlo, anche prima che la Ripartizione del Personale formuli la rettifica della circolare, poiché a prevederlo è una legge, e come tale non derogabile con una lettera.

Qui di seguito il testo della nota trasmessa dalla CISL FP alla Ripartizione Personale per chiedere la rettifica:


Al sig. Direttore Ripartizione Personale


e, p.c.,
Al sig. Segretario Generale
Al sig. Capo di Gabinetto


							Comune di Bari
							




Oggetto: Richiesta rettifica Circolare sulla so.


Con riferimento alla vostra nota Prot. 0045438/2022 del 11/02/2022, avente ad oggetto “estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro per i soggetti con età pari o superiore ai 50 anni – circolare”, segnaliamo che, diversamente da quanto indicato al penultimo paragrafo della citata circolare, il nuovo art. 2 bis, introdotto dalla Legge di Conversione, estende a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni che svolga un'attività lavorativa a tempo determinato e a tempo indeterminato la previsione di una assenza giustificata per la somministrazione del vaccino contro il CoViD-19, e dunque non solo per il personale della Polizia Locale e delle scuole. Anzi, l’articolo in questione ha abrogato il comma 5 dell’art. 31 del DL 41/2021 che istituiva tale giustificazione per il personale scolastico.


L’assenza (da doversi intendere quale permesso ad hoc diverso e ulteriore rispetto ai permessi disciplinati dai vigenti CCNL) non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.


Per semplicità di consultazione si riporta qui di seguito il testo integrale dell’art. 2 bis del DL 172/2021, nella formulazione vigente al momento a seguito della Legge di Conversione:


Art. 2 bis
Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni

1. L'assenza dal lavoro del personale, che svolge un'attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.
2. Il comma 5 dell'articolo 31 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è abrogato.


Né, d’altronde, poteva essere diversamente, assunto che il DL 172/2021 ha lo scopo di favorire l’adesione alla campagna vaccinale, a prescindere da età ed altre condizioni.


Pertanto chiediamo di emettere al più presto una rettifica, onde evitare spiacevoli fraintendimenti rispetto al personale che si appresta a fruire della somministrazione del vaccino contro il COVID-19 durante gli orari di servizio.


Distinti saluti.




								Il Segretario Aziendale CISL FP
								Francesco Saverio Di Ridolfo

Tale assenza (da doversi intendere quale permesso ad hoc diverso e ulteriore rispetto ai permessi disciplinati dai vigenti CCNL), non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

E' bene ricordare anche che il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica del giorno 8 giugno 2021, nel chiarire la portata applicativa di una norma analoga fino ad oggi vigente per il solo personale del settore educativo - scolastico, specifica che le eventuali assenza dovute ai postumi del vaccino sono considerate giornate di malattia ordinaria con conseguente decurtazione del trattamento accessorio prevista per i primi dieci giorni di assenza dall'art. 71 del DL 112/2008.


Qui di seguito la circolare comunale che contiene l'errore:

circolare_15_02
.pdf
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