Pubblicato il 14 Ottobre in Gazzetta Ufficiale il DPCM 12 Ottobre 2021 recante LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONDOTTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI POSSESSO E DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEL PERSONALE
Roma, 14 ottobre 2021
Ecco in sintesi il contenuto delle linee guida. In coda riportiamo il link alla gazzetta ufficiale con il testo integrale.
Destinatari e contenuto dell’obbligo
L’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, in formato cartaceo o digitale la certificazione
verde COVID-19 per l’accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento
della prestazione lavorativa è rivolto, a decorrere dal 15 ottobre 2021:
a tutti i dipendenti pubblici
a qualunque altro soggetto – inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali - che si rechi negli uffici per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro).
In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a comunicare la mancanza del certificato verde con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative. Nel caso in cui a seguito delle suddette comunicazioni si dovesse rilevare una interruzione di servizio essenziale, il Sindaco o il datore di lavoro per le altre amministrazioni, potrà attivare, in via d’urgenza, convezioni tra enti senza particolari formalità. Ai medesimi fini può essere adottata ogni misura di riorganizzazione interna, quale
mobilità tra uffici o aree diverse, idonea a fronteggiare l'eventuale impossibilità di poter
impiegare personale sprovvisto di green pass.
Sono ESCLUSI dall’obbligo di possesso ed esibizione del green pass:
i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Tali soggetti, nelle more del rilascio dell’applicativo per la lettura di uno specifico QRCODE in via di predisposizione – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potranno essere soggetti ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente – se autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sul fatto che tali soggetti devono essere esonerati dalle verifiche
gli utenti, ovvero coloro che si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare
N.B. Non è consentito individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso della certificazione.
Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid- 19 da
parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e
private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni previste per il rilascio delle certificazioni verdi.
Soggetti preposti al controllo
Il soggetto preposto al controllo è il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento.
In relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di una o più sedi decentrate, il
dirigente apicale può delegare tale funzione - con atto scritto - a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, se presente, e impartisce le modalità attuative
secondo le quali i soggetti incaricati provvedono a effettuare materialmente le attività di
controllo.
Modalità di controllo
Al fine di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, le amministrazioni
dovranno, prioritariamente, svolgere il relativo controllo all’accesso. Tuttavia, quando le
esigenze organizzative non consentano di svolgere tale modalità di verifica, sono comunque
tenute a svolgere controlli a campione nella sede di lavoro.
In caso di accertamento al momento dell’accesso nella struttura, svolto a campione o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi e comunicherà con immediatezza all’ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata.
In caso di controlli esclusivamente automatici, se non viene identificato il soggetto sprovvisto di green pass, gli uffici competenti a rilevare le presenze del personale, in base alle presenze in servizio della giornata, verificano le assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo comunicato nel rispetto dei termini fissati dalla contrattazione collettiva, e provvedono a comunicare all’interessato, anche con semplice mail, l’assenza ingiustificata rilevata, per poi procedere all’applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi.
Il lavoratore che dichiara il possesso della certificazione, ma non è in grado di esibirla,
deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.
Se il controllo viene effettuato in un momento successivo all’entrata, secondo le direttive impartite dal dirigente apicale o soggetto da questi delegato, ciascun dirigente responsabile di dipartimento/ufficio/servizio deve procedere, con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del green pass del proprio personale in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, venga effettuato in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa. In tale ipotesi il dirigente che ha svolto l’accertamento, anche attraverso il responsabile della struttura di appartenenza, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l’inizio dell’assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde. In questo caso il dirigente competente sarà tenuto anche ad avviare la procedura sanzionatoria di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (sanzione amministrativa pecuniaria) che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio.
Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza. ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale…).
Ciascuna amministrazione organizza tali controlli nell’ambito della propria autonomia organizzativa ma è auspicabile che vengano utilizzate modalità di accertamento che non determinino ritardo o code durante le procedure di ingresso, soprattutto per le amministrazioni con un numero più elevato di dipendenti. Qualora l’amministrazione non abbia terminato l’eventuale aggiornamento/adeguamento dei software relativi ai controlli automatici all’accesso e al fine di prevenire il verificarsi di assembramenti ai punti di ingresso alle sedi di servizio, è in ogni caso possibile, per assicurare comunque l’effettività del controllo, lo svolgimento di controlli a campione anche all’accesso attraverso l’applicazione denominata “VerificaC19”.
Le linee guida indicano anche le specifiche funzionalità per la verifica automatizzata dei green pass, che verranno gradualmente rese disponibili. Per tutte le amministrazioni resta comunque possibile utilizzare, preferibilmente per i controlli a campione o comunque per le amministrazioni più piccole, anche come soluzione alternativa nel caso di un malfunzionamento di una delle soluzioni di verifica automatizzata, l’applicazione “VerificaC19”.
Conseguenze mancato adempimento all’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde
In caso di mancato accesso al luogo di lavoro dovuto all’accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19 o alla mancata esibizione della stessa, ciascun giorno di servizio non prestato, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.
Si specifica che l’art. 1 comma 6 del dl 127/2021 prevede che l’assenza ingiustificata per mancato possesso del green pass non ha conseguenze disciplinari e si ha diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui si accerti, successivamente, che l’ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid- 19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 9- quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021 e sarà considerato assente ingiustificato senza retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, fino alla esibizione della certificazione verde (sono incluse nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative). La stessa sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della certificazione.
In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di appartenenza del personale.
Nel caso in cui in sede di verifica all’accesso venga accertata la mancanza del green pass da parte di soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni, fermo restando l’allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza. La stessa procedura dovrà essere seguita anche nei casi in cui la verifica della mancanza del green pass riguardi personale in somministrazione, con conseguente immediata segnalazione all’Agenzia di somministrazione competente.
Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude in ogni caso le responsabilità penali connesse alle ipotesi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui. Inoltre, il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid- 19 o trovarsi in quarantena.
Flessibilità degli orari di ingresso e di uscita
In analogia a quanto previsto dal DM 8 ottobre 2021 viene ribadito che ciascuna amministrazione, al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale nei punti di accesso e di verifica del possesso del green pass, dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale, al fine di consentire il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l’inizio dell’attività lavorativa in un ampio arco temporale. Nell’ottica di agevolare gli spostamenti casa – lavoro i mobility manager aziendali delle pubbliche amministrazioni, nominati ai sensi del decreto interministeriale 12 maggio 2021, dovranno elaborare i piani degli spostamenti casa – lavoro (PSCL) di propria competenza tenendo conto delle disposizioni relative all’ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.
Note di lettura diffuse dall'ANCI:
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