Modificate anche le norme specifiche per le scuole. Anche il Ministero della Salute emette una nuova circolare
Roma, 7 Febbraio 2022
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 4 gennaio 2022, n. 5 recante “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”
Qui di seguito i contenuti in sintesi
Validità certificazioni verdi Covid 19
L’art. 1, comma 1 lettera a) prevede che
la certificazione verde COVID-19 rilasciata per avvenuta somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo di vaccinazione primario, a far data dalla medesima somministrazione, ha validità illimitata, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.
L’art. 1 comma 1 lettera b) prevede che:
per i soggetti identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, la certificazione verde COVID-19 ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione
per i soggetti identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, la certificazione verde COVID- 19 ha validità illimitata, a decorrere dall'avvenuta guarigione, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo
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Nuova disciplina del regime di autosorveglianza
L’art. 2 estende ai soggetti guariti dopo il ciclo vaccinale primario il regime di autosorveglianza
ovvero l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto, viene esteso anche in caso di avvenuta guarigione dopo il ciclo vaccinale primario. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 7 bis del decreto legge 33/2020, l’autosorveglianza è disposta anche per i soggetti vaccinati con la terza dose e per i soggetti guariti, o che hanno completato il ciclo vaccinale primario, da meno di 120 giorni.
Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo/scolastico
L’art. 6, ferma restando per il personale scolastico l’applicazione del regime dell’autosorveglianza sopra specificato, prevede nuove regole nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all’infezione da SARS-CoV2.
In particolare, nel sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 65/2017:
fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte del personale docente e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al Covid 19. Anche ai bambini si applica il regime dell’auto-sorveglianza per 5 giorni con esclusione dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino ai sei anni di età. In tali casi, alla prima comparsa dei sintomi, è comunque obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV 2 e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione
con cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o gruppo classe una sospensione delle attività per una durata di cinque giorni. L’art. 5 comma 4 specifica che la sospensione delle attività avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico. L’art. 6 comma 2 prevede che in tale ipotesi agli alunni venga applicato il regime sanitario della quarantena precauzionale della durata di 5 giorni con test antigenico rapido o molecolare negativo effettuato anche in centri privati a ciò abilitati.
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5.
Si dispone, contestualmente, l’abrogazione dell’art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, ovvero della precedente disciplina sulla gestione dei casi positivi nel sistema educativo scolastico con la precisazione che, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto (ovvero dal 5 febbraio 2022) le misure già disposte ai sensi della precedente normativa (ovvero sospensione attività didattica per dieci giorni con un solo caso positivo e quarantena di dieci giorni per i bambini con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo) sono ridefinite in relazione alla nuova disciplina.
Circolare 9498 del 4 febbraio 2022 (Ministero Salute)
Contestualmente all’approvazione del decreto legge 5/2022 è stata emanata la circolare del Ministero della Salute n. 9498 (in allegato) che ridetermina la durata della quarantena in caso di contatto stretto con positivo per soggetti asintomatici:
non vaccinati
che non hanno completato il ciclo vaccinale primario
che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni
che hanno completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo.
La quarantena ha una durata di 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all’uscita
e c’è l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo. Se durante la quarantena si manifestano i sintomi di una possibile infezione è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico.
Restano salve tutte le disposizioni relative al regime di auto-sorveglianza, per coloro che:
hanno ricevuto la dose booster
hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni
sono guariti entro 120 giorni
sono guariti dopo il completamento del ciclo primario.
In tale ipotesi è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.
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