Numerose le novità nel decreto PA: concorsi, responsabilità erariale, posti per disabili e volontari del servizio civile, vigenza delle graduatorie, concorsi, stabilizzazioni, colpa grave

Bari, 26 giugno 2023
E' stata pubblicata la legge 74/2023 di conversione del Decreto Legge 44/2023 avente recante Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni Pubbliche, cosiddetto Decreto PA. In questa pagina ci occuperemo della sua versione definitiva.
Spoiler: il Governo ha già emesso il Decreto PA bis, ancora in attesa di conversione
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
Incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione o comunque non dirigenti di pubbliche amministrazioni
Le PP.AA. soggetti attuatori di interventi previsti dal PNRR, possono assegnare incarichi a soggetti esterni in deroga ai limiti di cui all’art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 fino al 31 dicembre 2026 e nella misura del 12% degli organici sia per gli incarichi dirigenziali generali sia non generali (in luogo della percentuale del 10% per la prima fascia e dell’8% per la seconda vigente), per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR (modifica all’art. 1, comma 15, d.l. 80/2021)
Trattenimento in servizio di dirigenti in possesso di specifiche professionalità
E' stata introdotta una possibilità di deroga alla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti in quiescenza, consentendo il trattenimento in servizio, non oltre il 31 dicembre 2026, dei dirigenti titolari di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale o di livello superiore, ivi compresi i titolari che non siano dipendenti pubblici di ruolo. Si tratta, in particolare, degli incarichi conferiti dalle PP.AA. al personale dirigenziale di cui all’art. 19, commi 3 e 4, del. d.lgs. 165/2001, vale a dire incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente e gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale. Gli incarichi riferiti al trattenimento in servizio sono in deroga all’art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012 (l. 135/2012) sul divieto di incarichi retribuiti ai pensionati, e cessano in ogni caso, al 31 dicembre 2026. Il trattenimento viene ammesso con riferimento ai dirigenti “in possesso di specifiche professionalità”.
Riserva di posti nei concorsi pubblici per i volontari del servizio civile
La nuova norma prevede, in favore degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale, una riserva di posti pari al 15% nelle assunzioni di personale non dirigenziale presso le PP.AA., nonché presso le aziende speciali e le istituzioni strumentali all’attività degli enti locali (art. 18 del d.lgs. 40/2017). La riserva fa comunque salve: - le quote di riserva previste dalla l. 68/1999 in favore delle categorie protette; - le quote di riserva previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini fino a metà dei posti a concorsi (art. 5, comma 1, dPR 3/1957); - la riserva di almeno il 50% dei posti per l’accesso dall’esterno nell’ambito delle progressioni verticali (art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001).
Periodo massimo di aspettativa non retribuita per i dipendenti pubblici
Estende (da 12) a 36 mesi il periodo massimo di aspettativa non retribuita, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, riconosciuto ai dipendenti pubblici.
Disposizioni in materia di responsabilità erariale
E' stata prorogata (dal 30 giugno 2023) al 30 giugno 2024 la disposizione di cui all’art. 21, comma 2 del d.l. 76/2020 (l. 120/2020) sul c.d. scudo erariale, che limita in via transitoria (dal 17 luglio 2020) la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave. Questa limitazione di responsabilità si applica ai danni cagionati dalle sole condotte attive, mentre nel caso di danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto che avrebbe dovuto attivarsi e non lo ha fatto, il soggetto agente continua a risponderne sia a titolo di dolo, sia di colpa grave
Esclusione dal controllo concomitante della Corte dei conti dei piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal PNRR e dal PNC
La nuova norma esclude, dal perimetro dei piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale sui quali la Corte dei conti svolge il controllo concomitante, quelli previsti o finanziati dal PNRR o dal PNC (piano Nazionale per gli interventi Complementari) (art. 22, comma 2, d.l. 76/2020 (l. 120/2020)). Per questi ultimi, rimane in vigore l’ordinario controllo successivo di cui all’art. 3 della l. 20/1994 – richiamato dall’art. 7, comma 7, del d.l. 77/2021 (l. 108/2021), cd. Governance PNRR – sulla gestione del bilancio e del patrimonio. In detto controllo, la Corte dei conti verifica la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione, nonché la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, mediante una valutazione comparativa di costi, modi e tempi di svolgimento dell’azione amministrativa. Il controllo concomitante di cui all’art. 11, comma 2, della l. 15/2009 rimane, invece, in vigore per tutte le altre tipologie di piani, programmi e progetti relativi a interventi di sostegno e rilancio dell’economia nazionale, non previsti o finanziati dal PNRR o dal PNIC.
Formazione del personale nel Piano integrato di attività e organizzazione
La norma prevede che tra i contenuti necessari del Piano integrato di attività e organizzazione, denominato PIAO, le amministrazioni indichino gli obiettivi, le risorse e le metodologie per la formazione del personale, individuando al proprio interno i dirigenti e funzionari per realizzare le attività di formazione.
Riserva di posti in favore di disabili
La norma, approvata durante l’esame parlamentare, prevede, per il settore pubblico e per quello privato, la possibilità di individuare, con riferimento alla quota riservata, all’assunzione obbligatoria di soggetti rientranti nelle categorie protette, eventuali riserve in favore dei gruppi di persone con disabilità per i quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo. Si ricorda che le quote di riserva sono quelle previste dall’articolo 3 della L. 68/1999 in favore dei soggetti aventi titolo all'assunzione in quanto rientranti nelle categorie protette definite ai sensi della stessa legge 68 e sono le seguenti: da 15 a 35 dipendenti, 1 lavoratore disabile; da 36 a 50 dipendenti, 2 lavoratori disabili; oltre 50 dipendenti, il 7% dei lavoratori occupati.
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Disposizioni in materia di concorsi pubblici per il reclutamento di personale
La norma reca alcune integrazioni della disciplina dei concorsi unici; si prevede che gli stessi possano essere organizzati su base territoriale, si definiscono le possibilità di utilizzo delle graduatorie di altri ambiti territoriali del medesimo concorso e si contempla la possibilità di utilizzo del personale dell’associazione Formez PA anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei medesimi concorsi unici.
Introduce, inoltre, un limite massimo dei candidati idonei pari al 20% dei posti rispetto al totale dei posti già oggetto del bando (ferma restando, per l’idoneità, anche la condizione del conseguimento di un punteggio non inferiore a quello minimo previsto dal bando). In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro 6 mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nel rispetto del predetto limite.
Fino al 31 dicembre 2026, i bandi di concorso possano contemplare lo svolgimento della sola prova scritta (dall’ambito della deroga sono escluse le procedure concorsuali inerenti a profili professionali apicali e quelle relative alle aree dirigenziali).
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Compensi per i componenti delle commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico e compensi per il personale di supporto allo svolgimento dei medesimi concorsi
Viene estesa anche alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, la possibilità di attribuire compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale.
Vai alla pagina dei Servizi per scoprire cosa fa la CISL FP di Bari per la tutela legale dei dipendenti

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI TERRITORIALI
Uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico degli enti locali
La norma esclude i titolari di cariche elettive che svolgono attività di lavoro subordinato presso uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali (Art. 90 del TUEL) dal divieto di cumulo di compensi di cui all’articolo 5, comma 11 del d.l 78/2010 convertito in legge 122/2010
Sostegno alle assunzioni nei piccoli Comuni
La norma chiarisce che le risorse del fondo destinato a contribuire al sostegno economico per le assunzioni a tempo determinato finalizzate all’attuazione del PNRR nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, assegnate per l’anno 2022 e non utilizzate, restano nella disponibilità dei Comuni beneficiari anche per l’anno 2023. Le rimanenti risorse in conto residui del fondo per l’annualità 2022 saranno redistribuite nelle annualità dal 2023 al 2026 con il decreto previsto dal comma 828 della Legge di bilancio 2023, quini come contributo al trattamento economico del segretario comunali nei piccoli Comuni.
Trattamento economico accessorio
Il comma 1 dell’articolo 31-bis del decreto-legge n. 152 del 2021 prevedeva che i Comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di spesa ivi specificato. La modifica apportata dalla norma interviene sul richiamato comma 1 al fine di prevedere che la spesa di personale di cui al medesimo non rileva ai fini di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017 in tema di tetto al trattamento economico accessorio.
Stabilizzazioni di personale
La norma introduce la facoltà per gli Enti territoriali di procedere, fino al 31 dicembre 2026, alla stabilizzazione nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che procede all’assunzione. Il personale stabilizzabile deve essere stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, e deve possedere i requisiti previsti dall’art. 20, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 75/20151: di conseguenza deve trattarsi di personale che risulti in servizio presso l’Amministrazione che procede alla stabilizzazione, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015). Le assunzioni sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all’atto della stabilizzazione.
Deroghe ai limiti di spesa per il segretario comunale
La norma stabilisce che per gli anni 2023-2026, per i Comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del decreto, la spesa per il segretario comunale non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall’articolo 1, commi 557 -quater e 562, della legge n. 296/2006 e dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. La spesa deve essere considerata al netto dell’eventuale contributo previsto dall’articolo 31 -bis, comma 5, del D.L. n. 152/2021.
Utilizzo di personale presso Comuni con meno di 15.000 abitanti
La norma, approvata durante l’esame parlamentare, accoglie una richiesta dell’ANCI, modificando l’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), eleva da 5.000 a 15.000 abitanti la soglia demografica, entro la quale è riconosciuta ai Comuni la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.
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RECLUTAMENTO DI GIOVANI NELLA PA
La norma proposta dall’ANCI e poi riformulata e approvata durante l’esame parlamentare, riconosce a tutte le pubbliche amministrazioni compresi gli enti locali, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità di assumere, nel limite del 10 per cento delle loro facoltà assunzionali, giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, da inquadrare nell’area funzionari. Si prevede altresì che, nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione, al termine dei suddetti contratti, il rapporto di lavoro si trasformi a tempo indeterminato, a condizione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato.
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PERSONALE POLIZIA LOCALE
La norma stabilisce che la sperimentazione dell’utilizzo dei Taser da parte del personale della polizia municipale possa avvenire, oltre che nei Comuni capoluogo di provincia o con più di 100.000 abitanti, anche in quelli tra 20.000 e 100.000 abitanti, a condizione che in tali Comuni sia stata istituita una armeria municipale per la custodia delle armi. Fino ad un numero di 15 armi è sufficiente la custodia in armadi corazzati.
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER GLI ENTI TERRITORIALI
Aumento costo materiali opere pubbliche
La norma apporta modificazioni al comma 375 dell’art. 1 della legge di bilancio 2023 volte ad estendere l’ambito degli interventi che possono accedere alle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili istituito presso il MEF. In particolare l’articolato, alla lettera a), integra la lettera b-bis) del citato comma 375, prevedendo che gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del PNRR ai sensi del D.L. 13/2023 convertito in legge n. 41/2023, possono accedere alle risorse del Fondo attraverso la procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023. La lettera b) dell’articolato inoltre modifica il citato comma 375 inserendo la lettera d-bis) con la quale, fermo restando l’ordine di priorità, limitatamente al secondo semestre, possono accedere al FOI:
- gli interventi beneficiari della preassegnazione per l’anno 2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nell’anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022;
- gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l’assegnazione definitiva delle risorse del Fondo.
I succitati interventi possono accedere al Fondo, con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso; la succitata procedura inoltre è estesa anche agli interventi relativi alla misura M1C3- Investimento 2.1 (Attrattività dei borghi), limitatamente alla quota lavori
Interventi di edilizia scolastica
La norma consente agli enti locali, per coprire le maggiori spese dovute agli aumenti dei prezzi di utilizzare i ribassi di asta per tutti gli interventi di edilizia scolastica anche non PNRR.