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Decreto Legge 1/2022: Vaccinazioni e Positività nelle scuole

Obblighi Vaccinali per gli ultra 50enni. Sanzione amministrativa. Regole per il sistema educativo - scolastico. Testo del Decreto.





Roma, 7 gennaio 2022


E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”


Qui di seguito i contenuti in sintesi


Obbligo vaccinale per gli over 50

L’art. 1, inserendo il nuovo art. 4 quater nel testo del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, dispone, fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS- CoV-2 per i cittadini italiani, europei e stranieri residenti nel territorio dello Stato italiano che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. Si precisa che l'adempimento del suddetto obbligo comprende il ciclo vaccinale primario e la somministrazione della successiva dose di richiamo e sussiste anche nel caso di compimento del cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto legge 1/2022 (8 gennaio 2022).

Obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS- CoV-2 per i cittadini italiani, europei e stranieri residenti nel territorio dello Stato italiano che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età

In caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 (cfr. da ultimo Circolare prot. n° 0059069 del 23/12/2021) la vaccinazione può essere omessa o differita. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.


Si specifica che restano fermi gli obblighi vaccinali previsti dagli artt. 4, 4-bis e 4-ter del decreto legge 44/2021 (esercenti professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario; tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali nonché in strutture semiresidenziali o che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità; personale scolastico dei servizi educativi per l'infanzia; polizia locale; personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni etc.).

L’inosservanza dell’obbligo vaccinale implica il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento

Il nuovo art. 4 sexies del dl 44/2021 dispone che l’inosservanza dell’obbligo vaccinale disposto per i soggetti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e per tutti i lavoratori ricompresi negli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto legge 44/2021 implica il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento. La sanzione è applicabile in uno dei seguenti casi:

  • soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

  • soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;

  • soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

 

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Impiego delle certificazioni vaccinali nel settore pubblico/privato

L’art. 1 inserisce anche il nuovo art. 4 quinquies nel testo del decreto-legge 44/2021 disponendo che, dal 15 febbraio 2022, tutti i lavoratori pubblici e privati soggetti all’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater dl 44/2021 (ovvero che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che lo compiano entro il 15 giugno 2022) devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto legge 52/2021. Pertanto a tali soggetti non è più consentito l’accesso nei luoghi di lavoro con l’effettuazione del test antigenico previsto dall’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 52/2021.

Non è più consentito l’accesso nei luoghi di lavoro con l’effettuazione del test antigenico

I suddetti lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione richiesta o che ne risultino privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.


Fino al 15 giugno 2022, per tutte le imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata è possibile sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione.


La sostituzione può essere disposta per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso (art. 4 quinquies comma 4 dl 44/2021).


Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita (nei casi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore o avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale), il datore di lavoro adibisce i lavoratori a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-COV-2 (art. 4 quinquies comma 7 dl 44/2021).


I lavoratori che accedono nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore (art. 4 quinquies comma 6 dl 44/2021).


I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il possesso delle suddette certificazioni sia con riferimento ai propri dipendenti sia nei confronti di tutti i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater, (ovvero che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che lo compiano entro il 15 giugno 2022) che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro. La violazione dell’obbligo di controllo datoriale implica il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro (art. 4 quinquies commi 2,3,6 dl 44/2021).


L’art. 3 del decreto apporta una modifica alla disciplina dell’impiego delle certificazioni verdi Covid 19 nel settore privato prevista dall’art. 9 septies, comma 7 del decreto legge 52/2021. In particolare, si estende a tutte le imprese (non più solo a quelle con meno di quindici dipendenti) la possibilità di sospendere il lavoratore dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata dovuta al mancato possesso della certificazione Verde, per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione. La sostituzione può essere disposta per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.


Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo-scolastico

Per quanto riguarda la gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nelle istituzioni del sistema integrato educazione - istruzione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 65/2017, l’art. 4, comma 1 lettera a) del decreto, prevede che in presenza di un caso di positività si sospendono le attività per una durata di dieci giorni nella sezione o gruppo classe interessato.


Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5




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