In corso una tornata di incontri che potrebbero essere decisivi, ma per CISL FP rimangono da sciogliere aspetti non secondari. Ci auguriamo che anche gli altri sindacati convergano sulle nostre proposte

Roma, 2 Agosto 2022
Nel corso del mese di Luglio sono venuti al pettine i nodi principali della trattativa. Qui sotto vi raccontiamo come sta andando, argomento per argomento. (Fai clic accanto al titolo per leggere l'approfondimento). Stiamo lavorando affinché anche le altre sigle sindacali convergano su queste proposte, di assoluto buon senso.
Personale educativo scolastico
Proprio in virtù del principio “stesso inquadramento per lo stesso lavoro” come CISL FP abbiamo proposto l’inquadramento di tutto il personale educativo-scolastico nell’Area dei Funzionari (ex ”categoria D”). Di fronte agli ostacoli sollevati dall’Aran di un reinquadramento automatico dall’Area degli Istruttori, all’Area dei Funzionari avevamo valutato positivamente la precedente proposta scritta presentataci dalla stessa Agenzia di un Area ad accesso riservato per il solo settore educativo-scolastico caratterizzata da uno stipendio tabellare più elevato e da differenziali economici (progressioni economiche) maggiorati rispetto ai valori previsti per l’Area degli Istruttori. Per noi questi valori dovrebbero essere livellati a quelli previsti per l’Area dei Funzionari.
L’ipotesi di questa area specifica ad accesso riservato per educatrici e docenti contraddistinta da un tabellare e un differenziale stipendiale maggiorato rispetto all’Area Istruttori era stata però espunta dal testo presentato il 27 giugno. L’Aran ha giustificato quella scelta con la volontà di presentare alle parti una ipotesi alternativa che prevede l’inquadramento del personale neo - assunto in Area Funzionari (ex categoria D) e la persistenza del restante personale, compreso quello ad oggi in possesso del titolo di laurea, in Area Istruttori (ex categoria C) con possibilità di transitare nell’area superiore attraverso le procedure di progressioni verticale in deroga previste dal Decreto Reclutamento (Art. 3, comma 1, penultimo periodo, del D.L. 80/2021) che gli enti hanno facoltà di attivare utilizzando una quota parte delle risorse previste dalla legge 30/12/2021, n° 234, nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55% del monte salari 2018.
Per garantire la sostenibilità finanziaria della proposta, secondo l’Aran, sarebbe necessario assorbire nel tabellare di inquadramento in Area Funzionari sia l’indennità professionale che una parte dell’indennità di tempo potenziato.
Come Cisl Funzione pubblica abbiamo evidenziato alcune criticità, a partire dal fatto che questa soluzione metterebbe a rischio il criterio della “unicità della funzione” profilando l’ipotesi di un profilo professionale di identico contenuto duplicato nelle declaratorie di due differenti aree. Abbiamo sottolineato come l’effettiva valorizzazione professionale del personale educativo – scolastico oggi inquadrato in categoria C, compreso quello attualmente in possesso del titolo di laurea, verrebbe a dipendere dalla salute finanziaria del singolo ente, determinando così la conseguenza che la valorizzazione professionale relativa al personale svolgente una medesima funzione avverrebbe sulla base delle differenti facoltà finanziarie e assunzionali degli enti. Se non vi fossero risorse sufficienti per garantire le progressioni in deroga a tutto il personale in servizio alla data di sottoscrizione del ccnl, la soluzione proposta legittimerebbe una disparità di trattamento tra lavoratori, sia nel medesimo ente che in enti differenti, che, pure in possesso del medesimo profilo professionale con identiche mansioni esercitate, sarebbero inquadrati in aree diverse alle quali corrisponderebbe un differente trattamento economico. Abbiamo inoltre evidenziato il nodo di una necessaria e diversa soluzione per la valorizzazione del profilo del coordinatore pedagogico che già oggi si troverebbe inquadrato in Area Funzionari in ragione della funzione di coordinamento esercitata.
E’ evidente che la soluzione prospettata offre una opportunità indubbiamente positiva di inquadramento nell’Area dei Funzionari ai lavoratori e alle lavoratrici che potranno accedervi tramite le procedure verticali in deroga. L’aspetto critico, tuttavia, a nostro avviso rimane il fatto che i percorsi di valorizzazione restano subordinati alle disponibilità finanziarie e assunzionali dei singoli enti, oltre che alla facoltà concessa ai medesimi di attivare le procedure verticali in deroga, senza alcuna certezza, compromettendo l’unicità di inquadramento.
La proposta dell'ARAN, insomma, prevede l’inquadramento dei lavoratori e delle lavoratrici neo – assunti nell’Area Funzionari, lasciando i lavoratori e le lavoratrici attualmente in servizio inquadrati nell’Area Istruttori. L’unica possibilità prevista per il passaggio nell’Area superiore resterebbe affidata a delle progressioni realizzabili SE, E SOLO SE, l’ente ha le capacità finanziarie e gli spazi assunzionali per sostenere la progressione.
È opportuno infatti ricordare che gli enti avranno la FACOLTA’ e non L’OBBLIGO di attivare, entro un determinato arco temporale, queste progressioni, attraverso procedure selettive per l’inquadramento in area superiore del personale in servizio utilizzando quota parte delle risorse previste dalla legge di bilancio 2022, nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55% del monte salari 2018. Tale possibilità, lo ripetiamo, dipende dalle capacità di bilancio dei singoli enti e, per stessa ammissione del Presidente dell’Aran non sarebbe garantito a tutto il personale educativo -scolastico (anche in possesso del titolo di laurea) oggi inquadrati in categoria C il passaggio nell’Area superiore.
A nostro avviso è indispensabile lavorare a soluzioni che offrano, già in prima applicazione del nuovo contratto, opportunità di crescita professionale ed economica per tutti quei profili professionali impiegati negli enti del comparto per i quali si pone l’urgenza di un nuovo inquadramento
Professioni Infermieristiche
L’ipotesi di un’area specifica ad accesso riservato contraddistinta da un tabellare e un differenziale stipendiale maggiorato rispetto all’Area Istruttori era stata espunta dal testo presentato il 27 giugno. L’Aran ha giustificato quella scelta con la volontà di presentare alle parti una ipotesi alternativa che prevede l’inquadramento del personale neo - assunto in Area Funzionari (ex categoria D) e la persistenza del restante personale, compreso quello ad oggi in possesso del titolo di laurea, in Area Istruttori (ex categoria C) con possibilità di transitare nell’area superiore attraverso le procedure di progressioni verticale in deroga previste dal Decreto Reclutamento (Art. 3, comma 1, penultimo periodo, del D.L. 80/2021) che gli enti hanno facoltà di attivare utilizzando una quota parte delle risorse previste dalla legge 30/12/2021, n° 234, nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55% del monte salari 2018.
Come Cisl Funzione pubblica abbiamo evidenziato alcune criticità, a partire dal fatto che questa soluzione metterebbe a rischio il criterio della “unicità della funzione” profilando l’ipotesi di un profilo professionale di identico contenuto duplicato nelle declaratorie di due differenti aree. Abbiamo sottolineato come l’effettiva valorizzazione professionale del personale oggi inquadrato in categoria C, compreso quello attualmente in possesso del titolo di laurea, verrebbe a dipendere dalla salute finanziaria del singolo ente, determinando così la conseguenza che la valorizzazione professionale relativa al personale svolgente una medesima funzione avverrebbe sulla base delle differenti facoltà finanziarie e assunzionali degli enti. Se non vi fossero risorse sufficienti per garantire le progressioni in deroga a tutto il personale in servizio alla data di sottoscrizione del ccnl, la soluzione proposta legittimerebbe una disparità di trattamento tra lavoratori, sia nel medesimo ente che in enti differenti, che, pure in possesso del medesimo profilo professionale con identiche mansioni esercitate, sarebbero inquadrati in aree diverse alle quali corrisponderebbe un differente trattamento economico.
E’ evidente che la soluzione prospettata per le professioni ordinistiche offre una opportunità indubbiamente positiva di inquadramento nell’Area dei Funzionari ai lavoratori e alle lavoratrici che potranno accedervi tramite le procedure verticali in deroga. L’aspetto critico, tuttavia, a nostro avviso rimane il fatto che i percorsi di valorizzazione restano subordinati alle disponibilità finanziarie e assunzionali dei singoli enti, oltre che alla facoltà concessa ai medesimi di attivare le procedure verticali in deroga, senza alcuna certezza, compromettendo l’unicità di inquadramento.
La proposta dell'ARAN, insomma, prevede l’inquadramento dei lavoratori e delle lavoratrici neo – assunti nell’Area Funzionari, lasciando i lavoratori e le lavoratrici attualmente in servizio inquadrati nell’Area Istruttori. L’unica possibilità prevista per il passaggio nell’Area superiore resterebbe affidata a delle progressioni realizzabili SE, E SOLO SE, l’ente ha le capacità finanziarie e gli spazi assunzionali per sostenere la progressione.
È opportuno infatti ricordare che gli enti avranno la FACOLTA’ e non L’OBBLIGO di attivare, entro un determinato arco temporale, queste progressioni, attraverso procedure selettive per l’inquadramento in area superiore del personale in servizio utilizzando quota parte delle risorse previste dalla legge di bilancio 2022, nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55% del monte salari 2018. Tale possibilità, lo ripetiamo, dipende dalle capacità di bilancio dei singoli enti e, per stessa ammissione del Presidente dell’Aran non sarebbe garantito a tutto il personale infermieristico (anche in possesso del titolo di laurea) oggi inquadrati in categoria C il passaggio nell’Area superiore.
A nostro avviso è indispensabile lavorare a soluzioni che offrano, già in prima applicazione del nuovo contratto, opportunità di crescita professionale ed economica per tutti quei profili professionali impiegati negli enti del comparto per i quali si pone l’urgenza di un nuovo inquadramento
Professioni ordinistiche
A fronte della conferma, da parte di Aran, della volontà di riconoscere differenziali stipendiali maggiorati alle professioni ordinistiche abbiamo ribadito che si tratta di uno strumento di valorizzazione professionale di indubbia importanza poiché garantisce, nel tempo, un aumento dei valori tabellari ma che va affiancato alla leva indennitaria.
Polizia Locale
A fronte della conferma, da parte di Aran, della volontà di riconoscere differenziali stipendiali maggiorati agli operatori di polizia locale addetti a funzioni di coordinamento, abbiamo ribadito che si tratta di uno strumento di valorizzazione professionale di indubbia importanza poiché garantisce, nel tempo, un aumento dei valori tabellari ma che va affiancato alla leva indennitaria. Abbiamo proposto una maggiorazione dell’indennità di funzione, nell’ottica di valorizzare anche gli operatori addetti al coordinamento e al controllo attualmente inquadrati in categoria D e l’aumento degli importi relativi all’indennità di vigilanza.
Relazioni Sindacali, Rapporto di Lavoro e Disciplina normativa
Come Cisl Fp abbiamo avanzato alcune richieste, ottenendo l’assenso di parte datoriale:
che l’informazione relativa agli atti di organizzazione degli uffici venga data almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti
che, nell’ambito di una complessiva riscrittura della sezione educativo-scolastica, vengano reinserite tra le materie oggetto di confronto tutte quelle che il ccnl del 14.9.2000 rimette alla concertazione
che il limite dimensionale per la costituzione dell’Opi venga portato a 50 dipendenti
che venga meglio chiarito il campo di applicazione della disciplina sui tempi di vestizione e svestizione per tutto il personale, obbligato ad indossare abiti da lavoro e/o dispositivi di sicurezza per lo svolgimento della prestazione, operante all’interno di strutture che erogano prestazioni non solo sanitarie ma anche socio-sanitarie e socio-assistenziali, tra le quali Asp e Ipab
che tra i criteri in base ai quali verranno attribuiti i differenziali stipendiali l’“esperienza professionale” deve intendersi come quella maturata anche a tempo determinato presso enti del comparto nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi
che in caso di passaggio di area o comunque di cessazione dal servizio le risorse relative ai differenziali tornano nella disponibilità del fondo
ai fini della procedura selettiva per passaggi all’interno dell’Area, viene chiarito che laddove siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare
si chiarisce che il dipendente vincitore di procedure selettive per la progressione tra aree è esonerato dal periodo di prova e che il periodo di prova è sospeso sia in caso di assenza per malattia, sia per infortunio sul lavoro o malattia professionale, nonché per malattie per gravi patologie
si chiarisce che le procedure selettive o comparative, anche di mobilità e quelle per i passaggi tra le aree sono incluse nelle casistiche per la concessione di permessi retribuiti;
si specifica che le 18 ore di permesso per particolari motivi personali o familiari non necessitano di documentazione e/o giustificazione e che tali permessi, cosi come quelli per visite, sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora
la malattia professionale è stata inclusa, insieme all’infortunio, tra le ipotesi che danno diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica garantendo un periodo di conservazione del posto pari a 18 mesi, prorogabili per ulteriori 18 in casi particolarmente gravi, diverso e non cumulabile con quello previsto per la malattia ordinaria;
per il trattamento di trasferta all’estero si fa rinvio alla legge e quindi ad un trattamento migliorativo rispetto a quello previsto dal vigente ccnl
sono oggetto di contrattazione integrativa anche i criteri per la definizione di un incentivo economico a favore del personale utilizzato in attività di docenza
ARAN si è riservata di valutare la la necessità di contrattare non solo i criteri ma anche la quantificazione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo in modo tale da consentire comunque concretamente alle parti negoziali decentrate di avere effettiva contezza delle risorse (stabili o variabili) destinabili al finanziamento di ciascuna delle tipologie del trattamento accessorio previste dalla disciplina contrattuale
Lavoro Festivo Infrasettimanale
ARAN si è riservata di valutare la riscrittura della disciplina relativa al lavoro festivo infrasettimanale ritenendo insufficiente che l’indennità di turno venga indentificata quale strumento che “interamente” compensa il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro del personale turnista
Tempi di vestizione/svestizione
ARAN si è riservata di valutare l’estensione della disciplina sui tempi di vestizione e svestizione ad altri profili professionali (polizia locale, protezione civile etc..)
Ferie a Ore
ARAN si è riservata di valutare l’estensione della disciplina delle ferie ad ore, oggi confinata alle sole Regioni, agenzie ed enti regionali, a tutti gli enti del comparto
Operatori socio-sanitari ufficiali di stato civile ed anagrafe e personale attualmente inquadrato nella categoria “A”
A nostro avviso è indispensabile lavorare a soluzioni che offrano, già in prima applicazione del nuovo contratto, opportunità di crescita professionale ed economica per tutti quei profili professionali impiegati negli enti del comparto per i quali si pone l’urgenza di un nuovo inquadramento.
Se le declaratorie di area che ARAN ipotizzerà dovessero confermare l’intenzione di far confluire nella nuova area di ingresso “Operatori” il personale della ex categoria A e parte di quello della ex categoria B con accesso in posizione giuridica ed economica B1, si rischierebbe l’effetto di comprimere “al ribasso” parte del personale della attuale categoria B, senza di fatto garantire l’obiettivo della dissolvenza del personale inquadrato in A (anche per via dell’impossibilità di procedere ad un reinquadramento automatico in un’area superiore, stante i vincoli legislativi dettati dal D Lgs 165/01). Il rischio sarebbe quindi quello di un mero cambio nominale delle attuali categorie senza dare risposta alle legittime aspettative di valorizzazione del personale.
Parte Economica
L’Aran ha presentato una prima possibile proposta relativa agli incrementi dello stipendio tabellare che, stante il conglobamento dell’elemento perequativo, implicherebbe un aumento tabellare del 4,85%. Alle risorse stanziate nelle varie leggi di bilancio per il rinnovo della parte economica andranno poi aggiunte le risorse – fino allo 0,22% del monte salari 2018 – destinate all’incremento della parte variabile del Fondo risorse decentrate (utili, quindi, anche per il finanziamento del sistema indennitario) e ulteriori risorse, fino allo 0,55% del monte salari 2018 per le misure relative alla revisione dell’Ordinamento professionale, secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio per il 2022. In particolar modo con riferimento a queste ultime risorse abbiamo espresso la necessità di garantirne l’utilizzo per consentire il finanziamento dei vari strumenti di valorizzazione professionale ed economica del personale che individuerà il ccnl 2019-2021, all’esito della definizione del nuovo impianto ordinamentale (differenziali stipendiali maggiorati, finanziamento delle progressioni verticali, etc.)
Operatori Socio Sanitari
Abbiamo richiamato la necessità di chiarire il corretto inquadramento degli operatori socio-sanitari sia per i nuovi accessi che per i lavoratori attualmente in servizio entrati in posizione B1.
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